Tares - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Dall'1 gennaio 2013, nel Comune di Padova, viene applicato il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) per la copertura dei costi, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
E' tenuto al pagamento del tributo chi possiede, occupa o conduce, locali ed aree scoperte ubicate nel territorio del Comune di Padova, a qualsiasi uso destinati, suscettibili di produrre rifiuti.
Dalla stessa data sono stati soppressi i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, tra cui la Tia - Tariffa igiene ambientale.
La disciplina per l'applicazione del nuovo tributo è demandata al regolamento Tares, approvato dal Consiglio comunale.
Le prime due rate in acconto della Tares saranno calcolate in base alle tariffe Tia - Tariffa igiene ambientale stabilite per l'anno 2012. I pagamenti in tal modo effettuati saranno scomputati ai fini della determinazione della terza ed ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l'anno 2013, in applicazione delle tariffe che saranno approvate dal Consiglio comunale e delle disposizioni del nuovo regolamento comunale per la disciplina del tributo.
E' prevista una maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato, che dovrà essere versata in unica soluzione unitamente alla terza ed ultima rata della Tares, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) oppure utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale.
Il Comune di Padova ha previsto, per il corrente anno, il pagamento della Tares in tre rate:
- prima rata entro il 20 giugno 2013,
- seconda rata entro il 20 settembre 2013,
- terza ed ultima rata entro 20 dicembre 2013.
Il Ministero dell’economia e delle Finanze (con risoluzione n. 9/DF/2013 del 09/09/2013) ha previsto, per la maggiorazione standard di pertinenza dello Stato, che la scadenza del pagamento sia il 16 dicembre 2013. Pertanto, al fine di conciliare le due diverse scadenze, è inviata al contribuente una sola bolletta con allegato il modello F24 indicante la scadenza del 16 dicembre fatta salva la possibilità di poter pagare in modo separato il tributo comunale sui rifiuti (scadenza 20 dicembre) dalla maggiorazione standard (scadenza 16 dicembre).
Quindi i contribuenti possono:
- Pagare sia il tributo comunale sui rifiuti che la maggiorazione standard con scadenza 16 dicembre 2013 utilizzando il modello F24 allegato alla bolletta.
- Pagare separatamente la maggiorazione standard rispettando la scadenza del 16 dicembre e il tributo comunale sui rifiuti con scadenza 20 dicembre. In questo ultimo caso è necessario compilare autonomamente due diversi modelli F24:
- Il primo modello F24 con scadenza 16 dicembre relativo alla maggiorazione standard deve essere compilato riportando i dati del modello allegato alla bolletta: codice fiscale, dati anagrafici dell’intestatario dell’utenza, identificativo dell’operazione ( diverso per ogni contribuente composto da diciotto numeri*), codice tributo 3955, codice ente G224, rateazione 0303 anno di riferimento 2013 ed importo a debito versati.
Si riporta l’esempio di un contribuente che deve versare € 48,00 di maggiorazione standard con scadenza 16/12/2013: esempio n. 1
- Il secondo modello F24 con scadenza 20 dicembre relativo al tributo comunale sui rifiuti deve essere compilato riportando i dati del modello allegato alla bolletta: codice fiscale, dati anagrafici dell’intestatario dell’utenza, identificativo dell’operazione (diverso per ogni contribuente composto da diciotto numeri*), codice tributo 3944, codice ente G224, rateazione 0303 anno di riferimento 2013 ed importo a debito versati.
Si riporta l’esempio di un contribuente che deve versare € 60,00 di tributo comunale sui rifiuti: esempio n. 2
Il versamento delle prime due rate avverrà mediante le modalità già utilizzate per la tariffa di igiene ambientale nell'anno 2012 ossia:
- bollettino di conto corrente postale;
- addebito automatico in conto tramite il sistema bancario.
Il gestore del servizio rifiuti, Acegas Aps, provvederà ad inviare appositi avvisi di pagamento al contribuente.
Il pagamento della terza rata avviene con il modello F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale secondo le istruzioni indicate nel paragrafo precedente.
Gli enti pubblici, per il pagamento, devono utilizzare il modello F24 EP, indicando il codice identificativo operazione (riportato nel modello allegato alla bolletta), il codice catastale del Comune di Padova G224 e i seguenti codici tributo con il relativo importo:
- 365E TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif
- 371E MAGGIORAZIONE - art. 14, c.13, d.l. n. 201/2011 e succ.modif.
Pagamento della tares da parte dei residenti all'estero
Per quanto riguarda il versamento della Tares da parte dei residenti all'estero si deve precisare che, nel caso in cui tale versamento non possa essere eseguito tramite modello F24 (oppure modello F24 "enti pubblici"), i contribuenti devono:
- relativamente al tributo comunale sui rifiuti spettante al Comune di Padova, effettuare un bonifico direttamente in favore del Comune di Padova utilizzando il codice IBAN IT52O062251218606700007577P ed inoltre indicare il codice BIC "IBSPIT2P".
Come causale del versamento indicare:
1. il nome del contribuente con il codice fiscale o la partita IVA o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
2. codice identificativo operazione indicato nel modello F24 precompilato inviato dal gestore;
3. la sigla "TARES", anno 2013, capitolo d'entrata 82; - relativamente alla maggiorazione Tares, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia utilizzando il codice IBAN IT80R0100003245348001150300, ai fini dell'accreditamento delle somme al bilancio dello Stato. E' necessario, inoltre, indicare il codice BIC "BITAITRRENT", corrispondente alla Banca d'Italia.
Come causale del versamento devono essere indicati:
1. il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
2. la sigla "MAGG. TARES", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955;
3. l'annualità di riferimento.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune di Padova per i successivi controlli. I dati per la trasmissione sono reperibili il fondo alla pagina.
Le medesime modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e della maggiorazione TARES appena illustrate sono valide anche per gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello "F24 enti pubblici" (F24-EP).
Tariffa annuale
La tariffa per le utenze domestiche è commisurata alla superficie e al numero degli occupanti.
Per i residenti a Padova si tiene conto delle risultanze dell'anagrafe comunale.
Per i non residenti invece, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente in due unità.
La tariffa per le utenze non domestiche è commisurata alla superficie e alla tipologia dell'attività svolta.
Importi tariffe annuali riferite all'anno 2013
Tariffa giornaliera
La tariffa giornaliera, applicata alle utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente (*) locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, viene calcolata dall'ufficio Cosap del Settore Tributi del Comune di Padova.
La tariffa, calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 %.
(*) Per occupazione temporanea si intende l'utilizzo inferiore a 183 giorni nell'arco dell'anno, anche se non continuativi.
- Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 14 maggio 2013.
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E/2013 del 28 giugno 2013.
- articolo 10 del decreto-legge n. 35 dell'8 aprile 2013.
- art. 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
- Risoluzione del Ministero dell’economia e delle Finanze n. 9/DF/2013 del 9 settembre 2013.
- Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
- Regolamento generale delle entrate tributarie.
- Per dettagli e informazioni Tares
Ufficio clienti Tares (ex Tia) - AcegasApsAmga
via Corrado, 1 - 35128 Padova
CALL CENTER attivo da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18:30, sabato dalle 8:00 alle 13:00:
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