Ici - Imposta comunale sugli immobili
ATTENZIONE: l'Ici (Imposta comunale sugli immobili) è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2011 ed è stata poi sostituita dall'Imu (Imposta municipale propria) a partire dall'1 gennaio 2012.
Le informazioni che seguono si riferiscono quindi alle annualità pregresse, compreso il 2011.
Le aliquote e detrazioni sono le stesse dell’anno precedente.
- L'abitazione principale e una pertinenza, nonché le abitazioni assimilate dal Regolamento comunale Ici a quella principale, sono escluse dall'imposta, ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nonché delle abitazioni principali possedute da cittadini italiani residenti all'estero, compresa una pertinenza, alle quali continua ad applicarsi l'aliquota del 4,5 per mille, con detrazione di 103,29 euro (art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93);
- altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili, aree demaniali in concessione: 7,0 per mille (aliquota ordinaria);
- abitazioni per le quali non sono registrati contratti di locazione da almeno 2 anni (escluse le pertinenze che scontano l'aliquota ordinaria del 7,0 per mille): 9,0 per mille.
Nel caso in cui l'immobile sia a disposizione del proprietario e vengano pagate la tariffa smaltimento rifiuti e le utenze domestiche, si applica l'aliquota ordinaria; - alloggi in locazione (escluse le pertinenze che scontano l'aliquota ordinaria del 7,0 per mille), a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, sottoscritti in data 11/11/2004 e 25/02/2008:
- 0,0 per mille per le abitazioni affittate a canone concordato ricadenti nella zona territoriale "C" (periferica) ed in sub-fascia 1 (bassa) nella zona "B" semicentrale;
- 1,0 per mille per le altre abitazioni affittate a canone concordato.
N.B.: i proprietari di abitazioni concesse in locazione al Comune di Padova per emergenze abitative (ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 9/12/1998, n. 431) beneficiano di una detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta.
Per informazioni relative alle zone territoriali e ai contratti di locazione a canone concordato contattare il Settore Patrimonio, Partecipazioni e Lavoro - telefono 049 8204356, o consultare la "Mappa zone contratti concertati": digitare via e numero civico per conoscere in quale zona territoriale ricade l'immobile locato e di conseguenza quale aliquota applicare.
Il decreto legge del 27 maggio 2008, n. 93 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008), ha escluso dall'Imposta comunale sugli immobili (Ici) l'abitazione principale, già dalla prima rata di giugno 2008. Per abitazione principale, si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Il contribuente, quindi, che possiede la sola abitazione principale non è più soggetto all'Ici e non deve effettuare alcun versamento.
L'esclusione dall'imposta riguarda anche una pertinenza, così come previsto dal Regolamento comunale. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locate.
L'esclusione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (es. se l'immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell'anno, è adibito ad abitazione principale solo dal 1° aprile, l'imposta è dovuta con aliquota ordinaria per i primi tre mesi).
L'esclusione si estende di diritto anche:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento comunale "assimila" alle abitazioni principali (compresa una pertinenza) e che sono state così dichiarate dal contribuente, e cioè:
- unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate;
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (cioè genitori e figli), purché il parente vi dimori abitualmente e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio dell'esclusione dall'imposta (es. n.1: padre e figlio comproprietari al 50% di un immobile dove il figlio è residente: quest'ultimo non è più tenuto al pagamento, mentre il padre è soggetto all'aliquota del sette per mille sulla sua quota di possesso. Es. n. 2: Anna e Marina sono comproprietarie al 50% di un immobile dove è residente la figlia di Anna: per quest'ultima si applica l'uso gratuito e quindi l'immobile è esente dall'Ici per la sua quota di possesso mentre Marina paga l'Ici al 7 per mille per la sua restante quota del 50%). L'uso gratuito va dichiarato con Dichiarazione ICI, che vale anche per gli anni successivi. Se l'uso gratuito varia o cessa, occorre presentare una nuova Dichiarazione ICI.
L'esclusione non riguarda i seguenti immobili, che continuano quindi ad essere soggetti all'Ici con aliquota ridotta del 4,5 per mille e detrazione ordinaria di euro 103,29:
- abitazioni principali di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), compresa una pertinenza;
- abitazioni principali di cittadini italiani residenti all'estero, non locate, compresa una pertinenza.
N.B. è considerata abitazione principale anche quella dei separati e divorziati, non assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune dove è situata la casa coniugale.
CASI PARTICOLARI: DOPPIA RESIDENZA ANAGRAFICA DEI CONIUGI
L’art. 8, comma 2, del d. lgs. 504/92, istitutivo dell’ICI, stabilisce che "per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".
Di conseguenza, la seconda abitazione eventualmente posseduta da uno o entrambi i coniugi è soggetta all’imposta come "altro fabbricato", salvo che la diversa dimora non sia dovuta a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale concetto è stato ribadito con la sentenza della Corte di Cassazione n. 14389/2010.
L'imposta dovuta per l'anno 2011 si versa in base alle seguenti modalità:
- con la prima rata di giugno si versa il 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso;
- con il saldo di dicembre si versa il rimanente 50%,
oppure - è possibile versare a giugno l'intera imposta per l'anno 2011.
Salvo i casi di esenzione, deve comunque versare la rata di dicembre chi ha acquistato il possesso di un immobile nel corso del secondo semestre dell'anno.
Calcolo Ici online
Devono versare l'Ici i possessori di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, i concessionari di aree demaniali e i locatari di locazione finanziaria (leasing).
Il possesso è dato dal diritto di proprietà oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
I contribuenti devono versare l'imposta in due rate:
- entro il 16 giugno 2011: con la prima rata di giugno si versa l'acconto pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso;
- dall'1 al 16 dicembre 2011: con la seconda rata si versa il rimanente 50%.
Si può comunque versare l'intera imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2011.
CASI PARTICOLARI
- Eredità
In caso di morte del possessore, l'imposta dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta) può essere pagata 6 mesi dopo la scadenza prevista. L'avvenuto tardivo versamento deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio, anche via fax o e-mail (non esiste un modulo specifico), allegando copia delle ricevute. - Possessori residenti all'estero
I contribuenti italiani residenti all'estero possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre 2011. In questo caso, il totale da pagare va aumentato di un interesse pari al 3%, calcolato solo sulla prima rata.
Può essere considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta purché non locata.
L'imposta può essere versata:
- presso gli uffici postali: gratuitamente mediante mod. F24 o, con pagamento di commissioni, mediante bollettino postale sul c/c n. 88646211 intestato a EQUITALIA POLIS S.P.A. PADOVA-PD-ICI;
- presso Equitalia Polis spa, via G. Longhin 115 (zona Stanga), telefono 049 7393411: gratuitamente sia mediante mod. F24 che con bollettino postale;
- presso istituti di credito: gratuitamente mediante F24 e con pagamento di commissioni mediante bollettino postale;
- via internet: con carta di credito collegandosi al portale e-GovP@dova del Comune di Padova, oppure al sito delle Poste Italiane, www.poste.it, con il pagamento di commissioni.
N.B. Il servizio di spedizione a domicilio dei bollettini di versamento è curato direttamente da Equitalia Polis (ex GestLine), pertanto, in caso di inesattezza dei dati anagrafici contenuti nei bollettini, si prega di contattare direttamente Equitalia Polis - Unità operativa Ici Padova, via Longhin, 115, telefono 049 7393472, e-mail ici.pd@equitaliapolis.it.
Bollettini in bianco sono disponibili presso il Settore Tributi e negli uffici postali.
VERSAMENTO CON MODELLO F24
Il versamento gratuito con mod. F24 può essere effettuato presso gli sportelli bancari o postali o tramite Internet.
I codici da utilizzare sono:
Codici tributo
(Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.)
- 3940 Ici per abitazione principale
- 3941 Ici per terreni agricoli
- 3942 Ici per aree edificabili
- 3943 Ici per altri fabbricati
- 3906 Ici per interessi (ad es. per ravvedimento operoso)
- 3907 Ici per sanzioni
Codice ente/codice Comune: quello di Padova è G224
In sede di dichiarazione dei redditi, è possibile compensare crediti di imposte erariali (ad esempio Irpef) con l'Ici, utilizzando il mod. F24. Se invece si intende compensare il debito Ici con un credito Ici, non si utilizza il mod. F24 ma si trasmette al Comune l'apposita richiesta sul modello scaricabile su questo sito (si veda il paragrafo più sotto "Compensazioni, rimborsi e riversamenti ad altri Comuni"). Informazioni sul pagamento tramite F24 sono disponibili sul sito web del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo www.agenziaentrate.it.
L'Ici va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro, 72,50 si arrotondano a 73 euro).
Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento Ici, non si è tenuti al pagamento se l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a 12 euro per ciascun soggetto passivo.
Si rammenta che dall'anno 2007 vi è l'obbligo di indicare, nel quadro relativo ai fabbricati delle dichiarazioni dei redditi, l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente, distintamente per ogni immobile.
Per calcolare l'importo da pagare per il 2011, se dovuto, è necessario conoscere, oltre all'aliquota, la base imponibile e, per i soli casi residuali previsti dalla normativa, la detrazione per l'abitazione principale.
BASE IMPONIBILE
- Fabbricati: la rendita catastale della singola unità immobiliare (abitazione, garage, ecc.) va aumentata del 5% (come lo scorso anno) e moltiplicata per:
- 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo);
N.B: Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle finanze; - 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 140 per i fabbricati classificati nella categoria B (caserme, conventi, ospedali, uffici pubblici, biblioteche, musei, etc.)
- 100 per tutti gli altri fabbricati classificati nelle categorie A e C
Esempio: per un immobile di cat. A/2 con rendita di euro 1.000, la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota sarà 1.000, aumentata del 5% e moltiplicata per 100, il risultato che si ottiene sarà 105.000.
N.B.: l'Agenzia del territorio (nuova sede di via Turazza, 37 - zona Stanga, telefono 049 7811411) ha provveduto ad attribuire numerose rendite definitive, anche relative a variazioni intervenute diversi anni fa. La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l'ufficio sopraindicato o presso gli sportelli catastali decentrati, in funzione presso il Comune di Padova.
Si può conoscere la rendita anche via internet collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it.
- Terreni agricoli: il reddito dominicale va aumentato del 25% (come lo scorso anno) e moltiplicato per 75.
- Aree fabbricabili: si deve considerare il valore commerciale del terreno alla data del 1° gennaio di ogni anno. La distinzione tra aree fabbricabili e terreni agricoli è data dal Piano regolatore generale vigente (Prg).
Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (Prg), indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Nel caso di adozioni di varianti al PRG, quindi, la decorrenza dell'edificabilità di un'area corrisponde alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio comunale. Per chi non ha mai provveduto a dichiarare l'area fabbricabile e a versare l'Ici dovuta, corre l'obbligo di trasmettere all'ufficio l'apposita "Dichiarazione Ici", con l'indicazione del valore di mercato dell'area, e di versare l'imposta per le annualità pregresse. Il versamento può essere effettuato anche in un'unica soluzione.
E' opportuno trasmettere all'ufficio Ici copia della ricevuta di pagamento, anche via fax al n. 049 8205803 (all'attenzione del geom. Bettella, telefono 049 8205878) o via e-mail all'indirizzo andreuccim@comune.padova.it.
Fino all'emanazione del decreto legge 223/06, che ha fornito l'interpretazione autentica della norma, e della sentenza della Corte di Cassazione n. 25506 del 30.11.2006, la materia delle aree edificabili aveva originato difficoltà interpretative. Pertanto, nel caso della variante citata e in casi analoghi, al contribuente è richiesto il versamento della sola imposta dovuta e degli interessi, senza sanzioni. Il Comune verificherà il valore dell'area e solo nel caso non lo ritenga congruo provvederà a notificare apposito avviso di accertamento, con sanzioni e interessi.
DETRAZIONE SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE, RIDUZIONI O MAGGIORI DETRAZIONI
L'abitazione principale, che salvo prova contraria coincide con la residenza anagrafica, non è più soggetta all'Ici. La detrazione ordinaria di euro 103,29 si applica quindi alle sole abitazioni principali che non sono state escluse dall'imposta, cioè quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, nonché quelle possedute da cittadini italiani residenti all'estero, non locate.
CASI PARTICOLARI
- Immobili di interesse storico e artistico (D. Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", già L. 1089/39)
Per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile si calcola su una rendita determinata applicando le tariffe d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria in cui si trova l'immobile (sempre aumentata del 5%).
N.B. i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 42/04, già art. 21 L. 1089/1939) sono esclusi dall'agevolazione.
- Immobili inagibili
Un immobile non utilizzato è considerato inagibile ai fini Ici quando è dichiarato tale dall'ufficio tecnico comunale con provvedimento dirigenziale oppure quando è diroccato, fatiscente, pericolante e/o in stato di degrado igienico-sanitario ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale Ici e come tale dichiarato dal contribuente con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Dalla data di presentazione della dichiarazione oppure dalla data dei provvedimenti comunali, ove esistenti, l'imposta dovuta su quell'immobile è ridotta alla metà, sempre che l'immobile risulti effettivamente non utilizzato.
- Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Ici è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione. Il contribuente che intende avvalersi del servizio di consulenza presso lo sportello Ici deve essere già a conoscenza del valore dell'area edificabile. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Ici si paga assumendo come imponibile il valore catastale del fabbricato.
- Immobili rurali o non più rurali
L'Agenzia del territorio individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono alla iscrizione in catasto con oneri a carico dell'interessato.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite hanno validità a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, o, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta.
Tra i requisiti previsti per poter considerare rurale l'immobile vi è, per il possessore, la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese delle Camere di Commercio.
- Immobili di categoria catastale "E"
Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie catastali E/1 (stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, etc.), E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Spetta ai soggetti intestatari dichiarare in Catasto tali immobili. Le rendite catastali dichiarate o attribuite hanno validità a decorrere dall'1 gennaio 2007.
- Immobili esenti
Sono esenti i fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività previste dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di culto), purché tali attività non abbiano natura esclusivamente commerciale. Ai sensi del Regolamento comunale sull'Ici, l'esenzione non si applica alle aree fabbricabili e agli immobili che non siano posseduti oltre che utilizzati dall'ente non commerciale.
- Immobili oggetto di contratto a canone concordato
Si rammenta che per poter usufruire dell'aliquota agevolata occorre:
· che il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, sottoscritti in data 11/11/2004 e 25/2/2008 (sono escluse le altre tipologie di contratto previste dalla legge)
· che il contratto sia stipulato con persona fisica e che sia registrato
· che l'inquilino assuma la residenza anagrafica nell'immobile
· che il contratto venga trasmesso all'Ufficio Ici, anche via fax o e-mail o posta ordinaria
· che il contratto sia completo di dati catastali dell'immobile e della scheda di determinazione del canone.
Al fine di agevolare l'ufficio nella sua ordinaria attività di verifica, il proprietario dell'immobile è tenuto ad informare l'ufficio (anche per e-mail o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro conduttore anch'egli residente).
Si rammenta che i proprietari di abitazioni concesse in locazione al Comune di Padova per emergenze abitative (ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 9/12/1998, n. 431) beneficiano di una detrazione pari all'ammontare dell'imposta dovuta.
Per maggiori informazioni sulle locazioni rivolgersi al Settore Patrimonio, Partecipazioni e Lavoro.
COMPENSAZIONI
Chi ha versato più del dovuto con la prima rata di giugno, può compensare tale maggiore importo con il saldo di dicembre, senza alcuna comunicazione all'ufficio.
Chi ha versato più del dovuto per gli anni pregressi ha due possibilità: la compensazione con le prossime rate dell'Ici o la domanda di rimborso.
La compensazione consiste nella detrazione dell'importo a credito con le successive rate dell'Ici (es.: se l'Ici dovuta nel 2011 è pari a 400 euro, ma risulta un versamento in più per l'anno precedente pari a 100 euro, si può procedere a compensazione versando la differenza pari a 300 euro).
E' importante che la somma da compensare si riferisca ad annualità per le quali non sia decaduto il diritto al rimborso (di norma, cinque anni dalla data del pagamento).
Se si intende usufruire della compensazione è necessario comunicarlo all'ufficio entro 30 giorni dal pagamento utilizzando l'apposito modello (scaricabile dalla sezione "Link utili", a destra di questa pagina). Il modello va presentato, o spedito, a mezzo posta o a mezzo fax con allegata tutta la documentazione utile all'istruttoria: fotocopie ricevute dei versamenti, eventuali contratti di locazione, altro.
RIMBORSI
In alternativa alla compensazione, può essere richiesto il rimborso (ad esempio se non si è più soggetti passivi perché sono state cedute tutte le proprietà). Anche in questo caso si deve presentare o spedire preferibilmente l'apposito modello di richiesta rimborso (vedi sezione "Link utili"), allegando tutta la documentazione utile, insieme ad un valido documento di riconoscimento.
RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
Lo stesso modello di richiesta di rimborso/riversamento deve essere utilizzato da chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Padova anziché al Comune dove sono ubicati i suoi immobili. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
La dichiarazione Ici è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, che utilizza a tal fine il "modello unico informatico".
Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile.
In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la dichiarazione Ici in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell'Ici sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale.
Le altre variazioni nel possesso, che non riguardano i notai, e che generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile) o le variazioni nell'utilizzo del bene che determinano una diversa aliquota o l'esclusione dall'imposta (uso gratuito, abitazione principale se diversa da quella di residenza, etc.) devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale di dichiarazione Ici.
La dichiarazione Ici va consegnata al Settore Tributi, o trasmessa via fax al n. 049 8205803 o spedita a mezzo di raccomandata con la dicitura, sulla busta, "Dichiarazione I.C.I." entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui è intervenuta la variazione.
Le variazioni intervenute nel 2011 possono già essere dichiarate utilizzando il modello attualmente disponibile, scaricabile dalla sezione "Link utili". Per la consegna di oltre 5 dichiarazioni Ici deve essere compilata apposita distinta, in doppia copia, utilizzando il modulo "Distinta Ici", scaricabile dalla sezione "Link utili". Per la consegna di dichiarazioni Ici superiori a 50 (numero massimo di dichiarazioni previste per distinta) saranno compilate più distinte.
ESEMPI DI VARIAZIONI DA DICHIARARE
(per la casistica completa si vedano le istruzioni ministeriali allegate alla dichiarazione, voce "Modulo dichiarazione ICI" della sezione "Link utili")
non occorre dichiarare:
gli acquisti, le vendite, le variazioni della percentuale di possesso
devono invece essere dichiarati:
- destinazione dell'immobile ad abitazione principale o viceversa (solo se l'abitazione principale non coincide con la residenza anagrafica)
- inizio o fine dell'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli)
- inizio o fine dello stato di inagibilità
- dichiarazione di interesse storico/artistico (vincolo diretto di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/2004) o perdita dei requisiti di interesse storico/artistico
- acquisto o perdita dei requisiti di ruralità di un fabbricato
- variazione della destinazione urbanistica di un terreno, da agricolo ad area edificabile o viceversa
- trasformazione di area edificabile in fabbricato - fine dei lavori di nuova costruzione o di recupero edilizio
- variazione del valore di un'area edificabile
- variazioni strutturali che abbiano comportato la modifica della rendita catastale
- acquisto o fine del possesso mediante contratto di leasing immobiliare, concessione di aree demaniali, aggiudicazione di immobili mediante sentenza giudiziaria.
Le rendite catastali attribuite a seguito di perfezionamento di pratica di condono edilizio decorrono dall'1 gennaio 2003, in deroga alle vigenti disposizioni. Non sono ammessi rimborsi dell'Ici su immobili condonati.
I contribuenti che non hanno pagato l'Ici entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso" o con la "regolarizzazione spontanea tardiva" (per le annualità pregresse). In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi legali e delle sanzioni in misura ridotta (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento).
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni (ultima quella introdotta dalla L. 220/10, cioè la legge di stabilità 2011) e consente la regolarizzazione entro trenta giorni dall'omissione o dall'errore o entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI.
N. B. Per le violazioni commesse a decorrere dal 1 febbraio 2011 (es. omesso pagamento dell'acconto ICI 2011), le sanzioni sono rispettivamente del 3% e del 3,75%.
Oltre i termini stabiliti dalla normativa nazionale sul ravvedimento operoso, la regolarizzazione spontanea tardiva, prevista dall'art. 8 del Regolamento comunale Ici, prevede il pagamento della sanzione del 15%.
La tabella delle aliquote Ici dei diversi anni è consultabile nell'allegato "aliquote Ici" nella sezione "Documenti" di questa pagina.
Riguardo agli interessi, si rammenta che il saggio legale è pari all'1,5% dal 1/1/2011 (fino al 31/12/2007 era del 2,5%, fino al 31/12/2009 del 3%, fino al 31/12/2010 dell'1%) e che la maturazione è giornaliera (cioè occorre conteggiare i giorni di ritardo).
I calcoli possono essere effettuati tramite gli appositi programmi online (vedi Link utili).
Esempio:
scadenza 16/6/2011
pagamento 10/07/2011 (24 gg. di ritardo)
imposta dovuta = euro 1.000
+ sanzioni (3% di euro 1.000) = euro 30
+ interessi (1.000 x 1,5% x 24 / 36.500) = euro 0,98 = totale importo dovuto: 1.000 + 30+ 0,98 = euro 1.030,98, arrotondato a 1.031.
Nel bollettino di versamento va indicato in alto a destra l'importo totale da pagare, comprensivo di sanzioni e interessi, mentre in basso a sinistra va indicata l'imposta dovuta suddivisa secondo le voci specifiche (abitazione principale, altri fabbricati, etc.) e barrando sempre la casella "ravvedimento". Per chi utilizza il mod. F24, i codici tributo da utilizzare sono 3906 per gli interessi e 3907 per sanzioni, oltre a quelli propri dell'imposta.
Una volta effettuato il versamento, è opportuno trasmettere all'ufficio Ici - Prato della Valle 98/99 - 35123 Padova (anche per fax al n. 049 8205803) copia della ricevuta di versamento unitamente alla stampa del calcolo online, se utilizzato, e ciò al fine di un immediato aggiornamento della banca dati.
RICHIESTA DI RIESAME
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento che ritiene illegittimo, può inoltrare all'Ufficio richiesta motivata di riesame, anche utilizzando l'apposito modello, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se necessario, oppure alla sua conferma.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento avente per oggetto aree edificabili, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto, richiesta di accertamento con adesione in carta libera.
Infatti l'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi suscettibile di apprezzamento valutativo, per cui oggetto dell'accertamento con adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato e non anche il valore dei fabbricati determinato in base alle rendite catastali.
RATEAZIONE RISCOSSIONE
Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale, in un massimo di 12 rate bimestrali, di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateizzazione.
Il numero di rate è stabilito dal capo settore Tributi in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore.
Il contribuente può presentare richiesta di interpello al Settore Tributi qualora ci siano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all'Ici riferita al Comune di Padova.
Il modulo è scaricabile da questo sito alla sezione "Link utili", a destra di questa pagina.
Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato.
Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.
Nella sezione "Link utili" di questa pagina è possibile visualizzare e scaricare la modulistica.
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 2011.
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 13 aprile 2010.
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 19 gennaio 2009.
- Decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008.
- L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
- Risoluzione ministeriale n. 12 del 5 giugno 2008.
- Risoluzione ministeriale n. 1 del 4 marzo 2009.
- D. L. 4 luglio 2006, n. 223 (cd. "decreto Bersani").
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- L. 27 luglio 2000 n. 212 (statuto del contribuente).
- L. 9 dicembre 1998 n. 431 (contratti di locazione).
- artt. 58 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, (potestà regolamentare comunale).
- D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (istitutivo dell'Ici).
- Regolamento comunale Ici.
- Regolamento generale delle entrate tributarie.
Settore Tributi - Ufficio Ici - Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova
telefono 049 8205821
fax 049 8205803
e-mail portaleici@comune.padova.it
responsabile del procedimento: dott. Marco Andreucci
sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia: dott. Giampaolo Negrin