Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni)
È la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Si può usare la dichiarazione sostitutiva di certificazione per i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
N.B.: i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.
Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:
- medici;
- sanitari;
- veterinari;
- di origine;
- di conformità CE;
- di marchi;
- di brevetti.
- cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
- cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia relativamente a stati, qualità personali e fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati
- MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;
- INTERDETTI: può dichiarare il tutore;
- INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;
- CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;
- CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Per l'autocertificazione la firma non va autenticata: è sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice firmata dall'interessato/a, senza necessità di autentica della firma e senza alcune marca da bollo.
La dichiarazione firmata può essere:
-
consegnata dall'interessato al responsabile del procedimento;
-
consegnata da persona diversa dal dichiarante con fotocopia del documento di identità del dichiarante;
-
spedita per posta/mail/fax con fotocopia del documento di identità del dichiarante;
-
spedita tramite PEC.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono:
- per i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni è illimitata;
- per i restanti certificati è di 3 mesi (o più se previsto da leggi o regolamenti).
Si propongono i seguenti facsimile che hanno valore indicativo.
Si consiglia in ogni caso di rivolgersi al soggetto richiedente la dichiarazione sostitutiva per ricevere le corrette indicazioni circa il suo contenuto.
- Autocertificazione - (modulo precompilato e libero)
- Autocertificazione - luogo e data di morte
- Autocertificazione - luogo e data di nascita
- Autocertificazione - obblighi militari
- Autocertificazione - residenza storica
- Autocertificazione - stato famiglia
- Pua/APP - dichiarazione sostitutiva D.P.R. 445/2000 e autocertificazione D.Lgs. 36/2023
Inoltre, attraverso il portale dell'Anagrafe Nazionale ANPR, accedendo alla propria area personale con le credenzaili SPID, CIE, CNS o e IDAS è possibile scaricare (per se setessi) i seguenti modelli ad autocertificazione:
- Generalità
- Stato civile
- Cittadinanza
- Famiglia/convivenza
- Contratto di convivenza
- Residenza/altri recapiti
- Dati elettorali
- L.183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012").
- L. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".
- L. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti".
- D.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ".
- D.p.r. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
- Circ. del Ministero di grazia e giustizia del 22 febbraio 1999 "Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative".
- Circ. del Ministero dell'interno del 2 febbraio 1999 "Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".