Multe per violazioni al Codice della strada
L'accertamento delle violazioni del Codice della Strada può essere documentato tramite tre diversi atti:
-
Preavviso: questo atto viene emesso quando viene rilevata una violazione delle norme sulla sosta e non è possibile contestarla immediatamente per l'assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo. L'agente di Polizia Locale redige un preavviso scritto che deve essere pagato entro 5 giorni dall'accertamento. Tuttavia, per presentare un ricorso, occorre attendere la notifica ufficiale del verbale.
-
Verbale di contestazione: viene rilasciato quando la violazione è contestata direttamente sul posto, sia al trasgressore che ad eventuali soggetti solidalmente responsabili, se presenti. In assenza di questi, la contestazione viene notificata successivamente. È possibile pagare l'ammenda con una riduzione del 30% entro 5 giorni dalla contestazione o notifica, o entro 60 giorni per l'importo ridotto.
-
Verbale per l'applicazione della sanzione accessoria: questo verbale è emesso quando alla violazione è associata una sanzione accessoria, come:
- Rimozione del veicolo: il veicolo può essere restituito al proprietario previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.
- Fermo amministrativo o sequestro: il veicolo viene affidato in custodia al proprietario o a chi ne ha diritto, come un genitore se il conducente è minorenne. Il rifiuto della custodia comporta ulteriori sanzioni amministrative e la sospensione della patente.
Ognuno di questi atti prevede tempistiche specifiche per il pagamento e procedure diverse per eventuali ricorsi o adempimenti successivi.
In caso di violazione al Codice della Strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dall'accertamento. Se il 90° giorno è festivo, il termine è prorogato primo giorno feriale successivo.
Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della Strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il Comando di Polizia Locale ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.
-
Consegna immediata: se la violazione è contestata immediatamente, il verbale viene consegnato direttamente al trasgressore o al responsabile in solido. Il rifiuto di firmare o di ricevere il verbale non influisce sulla validità della notifica, che viene considerata comunque eseguita al momento.
-
Notifica tramite servizio postale:
- in caso di assenza del destinatario, il portalettere lascia un avviso nella cassetta postale, informando della giacenza di una raccomandata contenente l'atto giudiziario presso l'ufficio postale.
- Segue una seconda raccomandata (Cad, Comunicazione di avvenuto deposito), che conferma il deposito dell'atto.
- La notifica è considerata completata decorsi 10 giorni dal deposito presso l'ufficio postale, indipendentemente dal ritiro della raccomandata.
-
Notifica tramite messo comunale:
- il messo comunale consegna fisicamente la copia del verbale al trasgressore o al responsabile, secondo modalità previste dalle normative locali.
-
Notifica via Pec (Posta elettronica certificata):
- il verbale viene inviato direttamente alla Pec del trasgressore o del responsabile in solido, utilizzando gli indirizzi reperiti come previsto dalla normativa vigente.
- La notifica si perfeziona quando il Comando di Polizia riceve la "ricevuta di consegna" del messaggio nella Pec del destinatario.
CASI PARTICOLARI
- Verbale a carico di un minore: in questo caso, la notifica è inviata ad uno dei genitori o a chi esercita la sorveglianza sul minore.
- Responsabili solidali: se vi sono persone solidalmente responsabili della violazione, una copia del verbale viene notificata anche a loro. Tuttavia, il pagamento dovrà essere effettuato solo una volta, da parte del trasgressore o di uno dei responsabili solidali.
Queste modalità di notifica garantiscono che l'atto raggiunga i destinatari in maniera conforme alla legge, con procedure adeguate a situazioni diverse.
Per pagare si utilizza il sistema PagoPA; consultare comunque le indicazioni riportate nel verbale.
L'importo della sanzione, dove previsto, può essere definito con la riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale. La riduzione si applica a tutte le violazioni del Codice della strada escluse quelle che prevedono la sospensione della patente o la confisca del veicolo.
Eventuali reclami o segnalazioni non interrompono i termini di pagamento.
Per informazioni, solo relative alle sanzioni emesse dal Corpo di Polizia Locale di Padova, contattare il numero 049 2010044.
PAGAMENTO IN MISURA MAGGIORE AL DOVUTO
Nel caso fosse stata erroneamente pagata più volte la stessa contravvenzione, il proprietario del veicolo può fare richiesta di rimborso della somma versata in eccesso, allegando idonea documentazione attestante i versamenti.
Il rimborso sarà effettuato tramite assegno bancario; in alternativa, fornendo il codice IBAN, sarà possibile farsi accreditare la somma direttamente nel proprio conto bancario.
PAGAMENTO IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO
Il pagamento di somme di importo inferiore a quello riportato sul verbale o effettuato oltre i termini di legge non estingue l'illecito.
Nel caso fosse stato versato un importo inferiore a quello riportato sul verbale o sia stato effettuato il pagamento oltre i termini di legge, è consentita l’integrazione (prima dall'avvio della procedura esecutiva) della somma mancante il cui corretto importo, da versare a saldo, deve essere richiesto rivolgendosi al Comando Polizia Locale - Reparto Polizia Procedure Sanzionatorie - usufruendo dei servizi di Call Center (0492010044) o Front Office. Diversamente, la somma versata sarà trattenuta a titolo di acconto fino all’iscrizione a ruolo e si procederà al recupero dell’importo mancante mediante la procedura esecutiva prevista dagli art. 203/3 C. e 206 del C.d.S., con le maggiorazioni previste dall’art. 27 della Legge 689/81.
PAGAMENTO A FAVORE DI UN ENTE DIVERSO DA QUELLO DOVUTO
Nel caso fosse stata erroneamente pagata una contravvenzione emessa da un altro Ente, il proprietario del veicolo dovrà richiederne il rimborso al Comando di Polizia Locale di Padova e contattare l'Ente intestatario del verbale per accordarsi sulle modalità del pagamento dovuto. Modulo di richiesta rimborso sanzione amministrativa
I dati personali in possesso del Comando di Polizia Locale di Padova sono stati attinti dagli archivi nazionali dei veicoli o direttamente presso l’interessato nel rispetto del Reg. UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia.
Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse alla notificazione degli atti concernenti illeciti amministrativi.
Per il conseguimento dello scopo istituzionale i dati sono stati trasmessi in forma telematica dal Comune di Padova - Comando di Polizia Locale – alla ditta MEGASP con sede in Padova, per l'attività di data-entry e di stampa del verbale, degli atti e dei procedimenti conseguenti e/o correlati, nonché per il successivo inoltro a Poste Italiane Spa, ai Messi Comunali o per la notifica a mezzo pec.In relazione al trattamento dei dati è possibile esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016.
Comune di Padova - Settore Polizia Locale
Servizio 3° - Reparto Procedure Sanzionatorie
via G. Gozzi, 32 - 35131 Padova
call center: il servizio è attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle 18:00, sabato dalle ore 9:00 alle 14:00, al numero 049 2010044
front office: il servizio è attivo martedì, dalle ore 9:00 alle 12:00 e giovedì, dalle ore 9:00 alle 14:00
esibizione documenti: da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00
email polizialocale@comune.padova.it
pec contravvenzioni@pec.comune.padova.it