Accesso documentale
L’accesso documentale consiste nell'esercizio del diritto di accesso ai dati e/o documenti amministrativi, previsto dall’art. 22 della Legge 241/1990, riconosciuto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso e quindi ne dimostri la titolarità.
La richiesta di accesso documentale deve essere motivata.
Modalità di richiesta
La domanda deve essere presentata utilizzando la “Scheda di accesso ai dati e ai documenti amministrativi”, barrando la tipologia di accesso richiesta ed allegando la copia fotostatica o la scansione del documento di identità in corso di validità (il documento di identità non va allegato in caso di firma digitale), con una delle seguenti modalità:
- via email o via Posta elettronica certificata - Pec;
- a mano;
- via posta.
Uffici a cui presentare domanda:
- al Responsabile del procedimento dell’Ufficio che è in possesso, ha formato o detiene il dato o il documento amministrativo - elenco degli uffici e nomi dei responsabili;
- oppure al Protocollo Generale del Comune di Padova.
Modalità per l'esercizio del diritto di accesso
Il diritto di accesso si esercita attraverso la visione e/o l'estrazione di copia dei dati e/o dei documenti amministrativi.
Tempi di risposta
L'ufficio competente risponde all'interessato entro 30 giorni dalla richiesta.
Il termine viene sospeso in caso si richieda al soggetto interessato chiarimenti, specificazioni ed elementi integrativi, anche conseguenti ad errori, omissioni o imprecisioni. Il termine viene sospeso anche in caso di individuazione di soggetti controinteressati, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 184/2006.
Si applicano gli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990.
Costi
Le informazioni e la visione di dati e/o documenti amministrativi sono gratuiti.
Il rilascio di copie di atti e/o di documenti è subordinato al costo di riproduzione, ed eventualmente di ricerca e di visura.
Può essere applicata, se dovuta, l’imposta di bollo - tariffe rilascio copie.
Cosa fare in caso di diniego o di differimento
In caso di diniego dell’accesso documentale, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, ai sensi del comma 4, art. 24, legge 241/1990, deve essere seguita la procedura indicata dall'Art. 25, commi 4 e 5 della Legge 241/1990.
Normativa di riferimento
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- DPR 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".
- Regolamento comunale sul diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi.