Bilancio di previsione 2017/2019
Ai sensi della determinazione ANAC n. 1310/2016, Allegato 1) sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione, l'aggiornamento dei contenuti è tempestivo.
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- Bilancio di Previsione 2017/2019 Parte entrate
prospetto di cui all'art. 8, comma 1, del D.l. n. 66 del 24/04/2014 - Bilancio di Previsione 2017/2019 Parte spese
prospetto di cui all'art. 8, comma 1, del D.l. n. 66 del 24/04/2014
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- Bilancio di Previsione 2017/2019 Parte entrate 2017
- Bilancio di Previsione 2017/2019 Parte entrate 2018
- Bilancio di Previsione 2017/2019 Parte entrate 2019
- Bilancio di Previsione 2017/2019 Parte spese 2017
- Bilancio di Previsione 2017/2019 Parte spese 2018
- Bilancio di Previsione 2017/2019 Parte spese 2019
prospetti di cui all'art. 8, comma 1, del D.l. n. 66 del 24/04/2014
Il bilancio è il documento di programmazione contabile dell'Ente contenente le previsioni di entrata e di spesa relative agli esercizi a cui il documento si riferisce.
L'Ente è tenuto a redigere e ad approvare annualmente il bilancio di previsione per gli esercizi di competenza con valenza triennale. La durata dell'esercizio finanziario per l'Ente coincide con l'anno solare: 1 gennaio - 31 dicembre.
L'Ente, prima dell'esame del progetto di bilancio da parte della Giunta comunale approva, entro il 31 luglio di ogni anno, il documento unico di programmazione (Dup) con il quale vengono definiti gli indirizzi strategici (Ses) ed operativi (Seo) la cui rappresentazione in cifre troverà la sua collocazione nel bilancio di previsione.
La proposta di bilancio è redatta ed adottata dalla Giunta comunale la quale successivamente la sottopone all'esame del Consiglio che procede alla sua approvazione definitiva, nei tempi e modi previsti dal regolamento di contabilità, tenendo conto degli eventuali emendamenti proposti dai consiglieri comunali.
Il bilancio di previsione triennale contiene, dal punto di vista numerico, le previsioni di entrata e di spesa e limitatamente al primo anno finanziario anche le previsioni di cassa.
Il bilancio di previsione ha funzione autorizzatoria nel senso che gli stanziamenti approvati costituiscono limite agli impegni di spesa dell'esercizio finanziario di riferimento.
Secondo il principio della flessibilità è possibile apportare al bilancio di previsione delle variazioni che devono essere entro il termine perentorio del 30 novembre di ogni anno.
Si riporta il Decreto legislativo n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016, che stabilisce la seguente pubblicazione:
Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.(80)
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. (81) (82) (83)
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
(80) Comma sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e, successivamente, così modificato dall’ art. 25, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(81) Comma inserito dall’ art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
(82) Vedi, anche, l’ art. 8, comma 3-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
(83) In attuazione del presente comma vedi il D.P.C.M. 22 settembre 2014.