Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 2019
Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, aventi ad oggetto atti impositivi, il cui ricorso sia stato notificato all’ente impositore entro il 24/10/2018.
Per ente impositore si intende il Comune di Padova per quanto attiene l’Imposta comunale sugli immobili (Ici), l’Imposta municipale propria (Imu) e l’Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (Icp).
Per quanto invece concerne la tassa sui rifiuti (Tari) per ente impositore si intende AcegasApsAmga Spa.
Con riferimento ai giudizi relativi alla tassa sui rifiuti è stato richiesto un parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - in merito alla possibilità di applicare la definizione agevolata anche ai giudizi in cui è parte AcegasApsAmga Spa, quale soggetto affidatario della gestione della tassa ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della L. 147/2013, abilitato ad applicare e riscuotere la tassa con poteri di accertamento e di stare in giudizio in luogo del Comune di Padova.
Se la risposta al quesito dovesse essere negativa le istanze eventualmente presentate verranno rigettate nei termini previsti dall’articolo 6 del D.L. 119/2018.
Le istanze relative ad Ici, Imu e Icp devono essere presentate al Comune di Padova utilizzando il modello di domanda, entro il 31 maggio 2019.
Le istanze devono pervenire in uno dei seguenti modi:
- con raccomandata A/R a Comune di Padova – Settore Tributi e Riscossione, Prato della Valle 98/99 Cap 35122 - Padova,
- consegna a mano al Settore Tributi e Riscossione,
- via pec all’indirizzo tributi@pec.comune.padova.it
Le domande relative alla tassa sui rifiuti devono essere presentate direttamente ad AcegasApsAmga Spa. Per informazioni e per il modello di domanda consultare il sito www.acegasapsamga.it.
Il contribuente è tenuto a presentare una distinta domanda per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.
L’adesione alla definizione agevolata da parte del contribuente esclude il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora applicati, consentendo il pagamento di una quota di imposta variabile dal 100% al 5% in relazione allo stato del contenzioso pendente e all’esito delle sentenze, emesse alla data del 24/10/2018 e alla data del 19/12/2018, per i giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nel caso non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Gli importi dovuti sono individuati all’articolo 4 del Regolamento comunale disponibile al paragrafo "Riferimenti normativi" in fondo alla pagina.
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con il pagamento, entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti o della prima rata.
Se l’importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dall'1 giugno 2019 alla data di versamento.
Il Comune di Padova notificherà l’eventuale diniego alla definizione agevolata, entro il 31 luglio 2020, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo, ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
- Regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.
- Delibera del Consiglio comunale n. 2019/0025 del 25/03/2019.
- Decreto Legislativo n. 119 del 23/10/2018 articolo 6 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 136 del 17 dicembre 2018.
- Decreto Legislativo n. 218 del 19/06/1997 articolo 8.
- Decreto Legislativo n. 546 del 31/12/1992.
Settore Riscossione e Tributi
Prato della Valle, 98/99 - Padova
telefono 049 8205891 - 8205897
email tributi.riscossione@comune.padova.it
pec tributi@pec.comune.padova.it
responsabile del procedimento: dott.ssa Roberta Fonso