Servizio di rilascio della licenza di agibilità per aprire o allestire luoghi di pubblico spettacolo (teatri, cinema, discoteche, impianti sportivi ...)
A chi intende aprire o allestire luoghi di pubblico spettacolo.
Consultare anche la Guida al rilascio della licenza di agibilità.
Si può richiedere una licenza di agibilità FISSA, vale a dire senza alcuna scadenza temporale (a patto che non vengano successivamente apportate modifiche strutturali, impiantistiche e distributive all'immobile), oppure una licenza di agibilità TEMPORANEA, cioè valida per un determinato periodo di tempo (solitamente legato alla durata della manifestazione di pubblico spettacolo che si vuole allestire).
Per conoscere le tipologie di licenza e le casistiche che si possono presentare, è opportuno consultare la Guida al rilascio della licenza di agibilità.
La licenza di agibilità viene rilasciata a seguito delle verifiche delle condizioni di solidità e sicurezza delle strutture e attrezzature allestite e, in caso di locali chiusi, a seguito della verifica degli aspetti strutturali dell'edificio e del rispetto della vigente normativa di sicurezza (impiantistica, antincendio, segnaletica di sicurezza) e di igiene.
L'iter da seguire si differenzia a seconda della capienza del locale o impianto sportivo (più o meno di 200 posti).
In entrambi i casi è necessario presentare la richiesta online allegando la documentazione indicata.
È necessario essere in possesso delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie (Carta di identità elettronica).
Una licenza che costituisce titolo abilitativo per aprire o allestire luoghi di pubblico spettacolo.
E' necessario acquisire la licenza di agibilità prima dell'inizio di qualunque attività di pubblico spettacolo.
Le richieste devono essere presentate all'ufficio agibilità locali di pubblico spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
E' necessario il pagamento dei diritti d'istruttoria in base alla capienza richiesta. Il tariffario è consultabile sul sito www.impresainungiorno.gov.it.
RIPETIZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE (PUBBLICO SPETTACOLO O SPORTIVA)
Nel caso si intenda replicare, comunque entro 2 anni dal primo evento per il quale si è ottenuta già l'agibilità temporanea (fa fede la data di rilascio della prima agibilità), una manifestazione sportiva e/o di pubblico spettacolo utilizzando l'allestimento già utilizzato in precedenza (nello stesso luogo, con le stesse dimensioni di palco e posizionamento di sedie, carichi sospesi e tutte le altre strutture), è possibile richiedere la "RIPETITIVITÀ" anziché presentare una domanda ex-novo. La ripetitività è richiesta in riferimento alla licenza di agibilità (art. 80 del Tulps) ed anche in riferimento alla licenza di esercizio di pubblico spettacolo (art. 68 del Tulps). La richiesta deve essere presentata online allegando la documentazione indicata.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Regolamento della commissione comunale di vigilanza
- Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose
- Del. Dir. Gen. Arpav 29.1.2008 n. 3.
- D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 – Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
- L. 26.10.1995 n. 447
- Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Tulps (artt. 68 e 80).
Riferimenti
Ufficio agibilità locali di pubblico spettacolo - Settore Lavori Pubblici
referenti: ing. Andrea Baldan, geom. Andrea Zanchi