Limitazioni d'esercizio degli impianti termici e delle combustioni all'aperto - stagione invernale 2021/2022
E' possibile restare sempre aggiornati, sul livello di allerta del PM10 nei Comuni del Veneto, attraverso un servizio di messaggistica Telegram - per approfondimenti.
I provvedimenti vengono applicati, in attuazione dell'Accordo di bacino padano e del Pacchetto di misure straordinarie approvati dalla Regione Veneto (DGRV n. 836/2017 e DGRV n. 238/2021), in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia della Commissione Europea, per il superamento dei valori di PM10 in diverse zone d'Italia, inclusa la Pianura Padana.
Le limitazioni prevedono tre livelli di allerta (verde, arancio, rosso), che si basano sui dati di superamento del valore limite giornaliero di PM10, misurati e/o previsti da Arpav.
Il livello di allerta viene comunicato attraverso il bollettino Arpav emesso, da quest'anno, il lunedì, mercoledì e venerdì, con applicazione delle rispettive misure dal giorno successivo a quello del bollettino.
L'ordinanza sulle "Limitazioni d'esercizio degli impianti termici" è consultabile nella sezione "Documenti" di questa pagina.
E' prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:
- i 19 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti a: abitazioni, uffici, attività ricreative, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche;
- i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.
E' previsto inoltre:
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella e 2 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.
Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore; - il divieto di combustioni all'aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali.
Le limitazioni vengono applicate dall'1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, da lunedì a domenica.
Il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio cittadino.
(dopo 4 gg. consecutivi di superamento misurato e/o previsto del valore di 50 µg/m3 di PM10)
E' prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:
- i 18 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti a: abitazioni, uffici, attività ricreative, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche;
- i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.
E' previsto inoltre:
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.
Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore; - il divieto di combustioni all'aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali;
- il divieto di barbecue, falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici (fino al 15 aprile 2022).
Le limitazioni vengono applicate dall'1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, da lunedì a domenica.
Il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio cittadino.
(dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato e/o previsto del valore di 50 µg/m3 di PM10)
E' prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:
- i 18 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti a: abitazioni, uffici, attività ricreative, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche;
- i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.
E' previsto inoltre:
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.
Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore; - il divieto di combustioni all'aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali;
- il divieto di barbecue, falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici (fino al 15 aprile 2022).
Le limitazioni vengono applicate dall'1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022, da lunedì a domenica.
Il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio cittadino.
In base alle disposizioni regionali, è previsto:
- il divieto di installazione di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017);
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet non certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2.
SI INVITA:
- a limitare al minimo possibile gli orari di accensione degli impianti di riscaldamento nelel abitazioni e la temperatura degli ambienti;
- ad impiegare mezzi alternativi al fuoco, ad es. la cippatura, per lo smaltimento di ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba etc o a servirsi delle linee di servizio di AcegasApsAmga;
- in caso di "livello nessuna allerta - colore verde", durante le festività natalizie, non far esplodere fuochi di artificio di qualsiasi tipo classificati come F2, F3 ed F4 (ai sensi all’art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 123/2015), ad eccezione dei fuochi d'artificio quali, ad esempio, petardini da ballo, girelle al suolo, fontane etc, classificati come F1 nelle strade, piazze e aree pubbliche e private;
- i titolari e/o gestori di attività commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico, a tenere chiuse le porte che comunicano con l’esterno, ove possibile e compatibilmente con le disposizioni legati all’emergenza sanitaria Covid19, a meno che non siano installati dispositivi per l’isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso.