Regime patrimoniale dei coniugi
Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che contraggono matrimonio o hanno un matrimonio registrato nel Comune di Padova.
Gli sposi possono effettuare la scelta del regime patrimoniale all'atto della celebrazione del matrimonio oppure in un momento precedente o successivo tramite convenzione notarile.
CON IL MATRIMONIO CIVILE
La dichiarazione è resa all'ufficiale dello stato civile celebrante.
CON IL MATRIMONIO RELIGIOSO
La dichiarazione è resa al ministro di culto celebrante.
In mancanza di alcuna dichiarazione, il regime a cui sono sottoposti, per legge, i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni (art. 159 codice civile).
La scelta può riguardare il regime della separazione dei beni (art. 162 codice civile) oppure la legge applicabile ai rapporti patrimoniali ai sensi dell'art. 22 del reg. UE 2016/1103.
Può essere scelto il regime della separazione dei beni anche nelle seguenti ipotesi:
- prima del matrimonio, a mezzo apposita convenzione stipulata da un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'Ufficiale di stato civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio);
- successivamente al matrimonio, con convezione stipulata da un notaio.
Dichiarazione da rendere all'atto della celebrazione del matrimonio o con rogito notarile.
La scelta patrimoniale avviene tramite dichiarazione all'atto del matrimonio o presso un notaio.
La registrazione della scelta effettuata dai coniugi rispetto alla regolamentazione da applicarsi rispetto ai beni della coppia durante il matrimonio.
E' possibile dare prova della scelta patrimoniale tramite esibizione di estratto di matrimonio.
Per conoscere, invece, le singole clausole delle convenzioni patrimoniali è necessario rivolgersi al notaio che ha stipulato l'atto notarile.
La scelta patrimoniale effettuata all'atto della celebrazione ha valore dalla stessa data.
La scelta patrimoniale effettuata davanti al notaio produce effetti rispetto ad altre persone solo dopo la data di annotazione sull'atto di matrimonio.
La dichiarazione resa davanti all'ufficiale di stato civile o al ministro di culto è a titolo gratuito.
L'annotazione dei convenzione matrimoniale redatta presso il notaio che viene apposta sull'atto di matrimonio è anch'essa gratuita.
Il notaio, la notaia invierà la convenzione all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio, per fare l'annotazione sull'atto di matrimonio
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Person in charge
Ufficio Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi - Servizio Stato Civile
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova