Accesso civico telematico
L’accesso civico telematico consiste nel diritto di chiunque di richiedere ad una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano pubblicati nella “Sezione Amministrazione trasparente” del sito istituzionale Padovanet (art. 5, c. 1, D.lgs. 33/2013).
Per la richiesta di accesso civico telematico non è richiesta la motivazione.
Modalità di richiesta
La domanda per l'accesso civico telematico deve essere presentata compilando la “Scheda di accesso ai dati e ai documenti amministrativi”, barrando la tipologia di accesso richiesta.
La domanda deve essere inviata esclusivamente via email all’indirizzo accessocivicotrasparenza@comune.padova.it.
Modalità per l'esercizio del diritto di accesso
L'Unità operativa prevenzione corruzione e trasparenza comunicherà via email il link attraverso cui reperire il dato, l’informazione o il documento amministrativo richiesto.
Tempi
Dalla richiesta sono previsti 30 giorni di tempo per rispondere all'interessato.
Costi
Non è previsto alcun costo.
Cosa fare in caso di diniego o di mancata risposta
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6, Art. 5, del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è possibile richiedere il riesame della decisione predisponendo il modulo del riesame - Domanda di riesame.
In alternativa è possibile seguire le procedure previste dai commi 7, 8 e 9, Art. 5, del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal Decreto legislativo n.97 del 25/05/2016.
- Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del D.LGS 33/2013”
- Regolamento comunale sul diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi.