Bonifica siti contaminati
Con il termine "sito potenzialmente contaminato" ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche naturali dei terreni, delle acque superficiali e sotterranee, che comporta un superamento delle concentrazioni dei parametri stabiliti dalla normativa.
Quando, a seguito di un evento, un sito è potenzialmente inquinato, la normativa prevede l'attivazione di uno specifico iter amministrativo, di cui è consultabile uno schema a scopo meramente esemplificativo nella sezione "Documenti" a destra di questa pagina.
Fasi principali dell'iter amministrativo:
L'articolo n. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche norma le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica dei siti potenzialmente contaminati. La procedura si apre con la notifica da parte del responsabile dell'inquinamento dell'evento che potenzialmente è in grado di contaminare il sito; in seguito sono brevemente descritte le fasi principali dell'iter amministrativo.
-
Indagine preliminare: il responsabile dell'inquinamento esegue sulle zone interessate dalla contaminazione l'indagine preliminare per verificare lo stato delle matrici ambientali coinvolte; per l'esecuzione della citata indagine la C.T.P.A. (Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente) ha fornito gli indirizzi operativi da seguire. Qualora gli esiti dell'indagine accertino che il livello delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) siano state superate, il responsabile dell'inquinamento deve darne immediata comunicazione al Comune e alla Provincia territorialmente competenti, nonché ad ARPAV, con la descrizione delle misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza adottate. Diversamente, qualora le CSC non siano state superate, il Responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia con apposito modello d'autocertificazione.
-
Piano di caratterizzazione: il Responsabile dell'inquinamento presenta a: Comune, Provincia, Arpav e Azienda Sanitaria, nei successivi 30 giorni dall'accertamento del superamento delle CSC (anche per un solo parametro), il Piano della Caratterizzazione redatto secondo i criteri generali indicati Allegato 2 titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
-
Analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica: il responsabile dell'inquinamento presenta a Comune, Provincia, Arpav e Azienda Sanitaria, entro 6 mesi dall'approvazione del Piano della Caratterizzazione, l'Analisi di Rischio sanitario ambientale sito-specifica eseguita secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 1 titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e le linee guida consultabili al sito dell'Ispra; l'analisi di rischio definisce per ogni inquinante rilevato gli obiettivi di bonifica sito specifici (Concentrazioni Soglia di Rischio), superati i quali un sito si definisce contaminato.
-
Piano di monitoraggio: può essere prescritto dalla Conferenza di Servizi che approva l'Analisi di rischio nel caso in cui le CSR non siano state superate, in tal caso il responsabile dell'inquinamento presenta a Comune, Provincia, Arpav e Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dall'approvazione dell'Analisi di rischio, un piano di monitoraggio al fine di verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito;
-
Progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente: qualora ,sulla base degli esiti dell'Analisi di Rischio sanitario ambientale, il sito risulti contaminato, il responsabile dell'inquinamento presenta a: Comune, Provincia, Arpav e Azienda Sanitaria nei successivi 6 mesi dall'approvazione dell'analisi di rischio il Progetto Operativo di Bonifica secondo i criteri generali indicati Allegato 2 titolo V parte IV del D.Lgs. N. 152/2006;
-
Certificazione d'avvenuta bonifica: il completamento degli interventi di bonifica e la conformità degli stessi al progetto di bonifica approvato è accertato da parte della Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Arpav competente. La Certificazione d'avvenuta bonifica va richiesta alla Provincia di Padova su apposito modulo.
Sono previste delle procedure semplificate dell'iter amministrativo descritto dall'art. 242, la procedura è descritta nell'allegato 4 titolo V parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e riguarda:
-
i siti di ridotte dimensioni (come per esempio la rete di distribuzione carburanti), oppure eventi accidentali che interessano aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, con una superficie non superiore a 1.000 metri quadrati. Nella sezione "Documenti" a destra di questa pagina è consultabile uno schema, a scopo esemplificativo, dell'iter previsto dalla procedura semplificata.
-
Procedura semplificata per le operazioni di bonifica descritta dall'art. 242-bis del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche che contempla la possibilità di eseguire interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, senza l'elaborazione quindi dell'analisi di rischio. Si prevede la presentazione di uno specifico progetto completo degli interventi programmati che non è sottoposto alle procedure di approvazione, bensì a controllo ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo. A conclusione degli interventi di bonifica, al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, dovrà essere presentato e sottoposto ad approvazione un Piano di Caratterizzazione della matrice suolo.
In data 12 febbraio 2015 è uscito il Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 31, un Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Decreto Ministeriale sostanzialmente regolamenta quanto già previsto dall'appendice V ai "criteri metodologici per l'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati" di Ispra e permette la presentazione di un unico progetto di messa in sicurezza o bonifica da eseguire sulla base dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) o di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR) e, in tale ultimo caso, con il progetto dovrà essere presentato anche l’elaborato di Analisi di rischio.
Tra le principali novità definisce un limite per i parametri MtBE, EtBE e piombo tetraetile, riproponendo quanto suggerito dall'Istituto Superiore della Sanità (Parere del 2001 n. 57058 IA/12)
Con Delibera n. 1688 del 30/12/2022, la Giunta Regionale ha approvato la modulistica unificata, semplificata e standardizzata per la presentazione all’Ente procedente, da parte del proponente, delle istanze e delle comunicazioni relative alla progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica.
Ad ogni modulo dovrà essere anche allegata l'informativa sottoscritta sul trattamento dei dati personali scaricabile nella sezione "Documenti" a destra di questa pagina; tale informativa dovrà essere trasmessa anche in caso di trasmissioni di istanze e/o documenti progettuali ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 242 e ss.mm. ii., senza l'utilizzo del modulo Regionale.
La Legge Regionale n. 17 del 27 febbraio 1990 (così come modificata dalla L.R. n. 19 del 23/07/2013) pone in capo alla Regione del Veneto la competenza nell’approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati localizzati nell’ambito territoriale del Bacino scolante in Laguna di Venezia, secondo la perimetrazione stabilita da ultimo con DCR n. 23 del 07/05/2003. Per gli interventi ricadenti all’interno di tale territorio si rimanda quindi alla pagina dedicata della Regione Veneto
- D.Lgs. n. del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06 recante norme in materia ambientale".
- L.R. n. 20 del 16 agosto 2007 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente".
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Codice dell'ambiente".
- D.G.R.V. n. 2922 del 3 ottobre 2003 "Definizione delle linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni dei siti inquinati - protocollo operativo"
- DM Ambiente 12 Febbario 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti"
Person in charge
Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova
Solo con prenotazione online dell'appuntamento:
prenotazione appuntamenti