Certificati anagrafici
I certificati vengono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta previa identificazione, è possibile ottenere certificazioni di qualsiasi persona iscritta in ANPR recandosi presso gli sportelli anagrafici di qualsiasi comune italiano.
Il certificato è il documento rilasciato da una Amministrazione pubblica con funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche (art.1 lett. f) Dpr 445/2000).
La certificazione è dunque l’atto che consente ad una persona di dimostrare, di fronte a terzi, fatti, stati, situazioni contenuti nei pubblici registri.
Grazie all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), è possibile richiedere i certificati anagrafici anche presso un Comune diverso da quello di residenza.
Per i certificati relativi agli italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero consultare la pagina "Certificati per cittadini italiani residenti all'estero".
REGOLE SULL'UTILIZZO
I certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (art. 40 Dpr 28.12.2000 n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011 n. 183).
Nei rapporti con la Pubblica amministrazione la produzione di certificati deve essere sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Per ottenere un certificato è necessario alternativamente:
- recarsi presso uno sportello anagrafico del Comune negli orari di apertura al pubblico, senza la necessità di un appuntamento
- richiederlo online dal sito dell'Anagrafe nazionale popolazione residente-Anpr (le richieste di certificati sul portale ANPR sono esclusivamente relative al richiedente o ai componenti della sua famiglia anagrafica).
I certificati anagrafici possono essere richiesti da chiunque conosca:
- gli elementi per l'identificazione dell'intestatario del certificato: cognome, nome e data di nascita (in mancanza di quest'ultima, esatto indirizzo),
- l'uso per il quale serve il certificato per determinare l’esenzione o l'applicazione dell'imposta di bollo.
Previo riconoscimento della /del richiedente attraverso documento d'identità.
I certificati anagrafici che possono essere richiesti sono:
- stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica,
- residenza: è il certificato che attesta la residenza anagrafica di un soggetto;
- stato libero: è il certificato che attesta l’assenza del vincolo del matrimonio (celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio);
- esistenza in vita: è il certificato che comprova l’esistenza in vita del cittadino;
- cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza italiana del richiedente;
- anagrafico di nascita: è un certificato redatto sulla base delle risultanze anagrafiche (non dello stato civile) e non contiene l'ora di nascita nè eventuali annotazioni per matrimonio, divorzio, morte.
Le certificazioni rilasciate da un unico ufficio su fatti riferiti alla stessa persona devono essere raggruppate in un unico documento (art. 40 Dpr 445/2000) e sono le certificazioni plurime o contestuali.
La validità dei certificati anagrafici è di 3 mesi dalla data di rilascio (art. 41 Dpr 445/2000).
I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo di 16 euro, salvo le esenzioni previste dalla legge che devono essere specificate dall’interessato/a al momento della richiesta.
- Se il certificato viene richiesto presso uno sportello anagrafico il pagamento dell'imposta di bollo viene assolto in modo virtuale, tramite pagamento con Pos;
- se il certificato è richiesto online tramite il sito dell'Anagrafe nazionale popolazione residente-Anpr, l'imposta di bollo, se dovuta, viene pagata direttamente tramite il portale prima dell'emissione del certificato.
In caso di mancato o parziale assolvimento dell’imposta di bollo, chi rilascia il certificato, chi lo utilizza e chi lo riceve è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell'imposta evasa o della maggiore imposta dovuta, oltre al pagamento del tributo (art. 252 Dpr 26 ottobre 1972 n. 642).
I certificati possono essere richiesti:
- online sul sito dell'Anagrafe nazionale popolazione residente-Anpr (le richieste di certificati sul portale sono esclusivamente relative al richiedente o ai componenti della sua famiglia anagrafica).
- presso gli Uffici anagrafici centrale e di quartiere.
Gli enti pubblici possono effettuare accertamenti d'ufficio e controlli su tali dichiarazioni, inviando, tramite mail, una richiesta a visureentipubblici@comune.padova.it.
Le richieste di autorizzazione/convenzione per l'accesso alla banca dati anagrafica devono essere inviate a mezzocollic@comune.padova.it o, tramite posta, al Capo Settore Servizi Demografici, piazza dei Signori, 23 - 35139 Padova.
REGOLE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI
I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (legge n.183 del 12 novembre 2011).
La norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Sui contenuti delle dichiarazioni presentate vengono effettuati controlli mediante:
- acquisizione d'ufficio delle informazioni che siano già in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione dell'interessato degli elementi indispensabili per reperirle;
- accettazione della dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato, negli altri casi.
Non è più possibile, inoltre, produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".
Resta confermata invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (art. 15)
- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"
- D.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa"
- D.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico"
- D.p.r. n. 642 del 26 ottobre 1972 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modificazioni e integrazioni