Amministratore di sostegno
L'amministratore di sostegno è un istituto giuridico che permette alle persone, prive in tutto o in parte, di autonomia (anziani non autosufficienti, disabili fisici e psichici, persone affette da dipendenza ecc) di affidare ad un'altra persona la gestione di alcune pratiche amministrative, come per es.: amministrare il patrimonio, curare i propri interessi, presentare domande presso uffici e/o istituzioni.
Il beneficiario dell'amministrazione può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, in quanto conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore.
La domanda per la nomina dell'amministratore di sostegno deve essere presentata al Giudice tutelare presso il Tribunale di Padova per i residenti o domiciliati in città o nei comuni del circondario.
Il Tribunale di Padova ritiene necessario che l'istanza venga presentata con l'assistenza di un avvocato.
La domanda deve documentare:
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le generalità della persona interessata e il suo livello di autonomia;
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la sua dimora abituale;
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le ragioni per cui si chiede l'amministrazione di sostegno;
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il nominativo dei congiunti (coniuge, ascendenti e discendenti) e del convivente di riferimento della persona.
La domanda può essere presentata da:
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lo stesso beneficiario,
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il coniuge,
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il convivente,
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i parenti, gli affini,
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il tutore o curatore (contestualmente alla richiesta motivata di revoca dell'interdizione o inabilitazione),
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il Pubblico Ministero,
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i servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona.
Il Giudice tutelare può conferire l'incarico a una delle seguenti persone:
- la persona stabilmente convivente;
- il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
- il parente entro il 4° quadro;
- la persona designata dal genitore superstite con testamento, atto pubblico, scrittura privata.
In assenza di tali figure, può essere incaricata un'altra persona disponibile a svolgere tale compito.
Si ricorda che l'amministratore di sostegno svolge gratuitamente la sua attività.
Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,414,417,418,424,426,427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali".