Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente nel Comune Padova
La cancellazione anagrafica è un procedimento che coinvolge le cittadine e i cittadini residenti nel Comune di Padova ma che risultano non essere più reperibili presso l'indirizzo registrato.
La cancellazione dall'Anagrafe presuppone che la persona non abbia più la dimora abituale nel Comune di Padova, e comporta, oltre all’impossibilità di rilascio di certificazioni e documenti di riconoscimento, la perdita dei diritti fondamentali legati alla residenza anagrafica (ad es. diritto di voto, all’assistenza sanitaria, alla percezione di aiuti e sussidi economici, ecc.)
Essa può avvenire nelle seguenti casistiche:
Cancellazione per morte
In caso di morte (anche giudizialmente dichiarata), i familiari del defunto non devono fare alcuna comunicazione all'ufficio anagrafe, in quanto sarà compito dell'ufficiale dello Stato Civile comunicare il decesso all'ufficio anagrafe competente, anche se di un comune diverso dal luogo del decesso.
Cancellazione per emigrazione in altro comune
Entro 20 giorni dal trasferimento della residenza dal Comune di Padova ad altro Comune italiano, l’interessato deve presentare la dichiarazione di cambio di residenza direttamente all’anagrafe del Comune di nuova residenza, che provvederà ad inoltrare la richiesta di cancellazione al Comune di Padova. Il procedimento si conclude entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di nuova iscrizione.
Per le persone senza fissa dimora la cancellazione avviene in seguito al trasferimento del domicilio in altro comune.
Cancellazione per emigrazione all'estero
Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno deve iscriversi all’Aire - Anagrafe degli italiani residenti all’estero, per maggiori informazioni consultare la pagina Iscrizione all'Aire - Anagrafe degli italiani residenti all’estero
I cittadini dell'Unione Europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (extracomunitari) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono dichiarare all’ufficio emigrazioni l’indirizzo di nuova residenza utilizzando apposito modulo.
Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.
Cancellazione per irreperibilità al censimento o accertata
La cancellazione dall’anagrafe (Apr) può avvenire a seguito delle operazioni del censimento generale della popolazione oppure quando, a seguito di ripetuti accertamenti, della persona non si trovi più traccia.
Si tratta di un procedimento d’ufficio, finalizzato alla regolare tenuta dell’Anagrafe, che può essere avviato anche su segnalazione, di altri enti pubblici o di privati cittadini. La segnalazione può essere effettuata presentando l'apposito modulo di mancata dimora.
Il presupposto della cancellazione per irreperibilità accertata è che l’interessato si sia allontanato dall’abitazione dove ha la residenza anagrafica e non vi siano, da tempo, più notizie da cui desumere una sua presenza sul territorio nazionale. Qualora si conosca l’indirizzo dove la persona si è trasferita, la residenza potrà invece essere variata con un provvedimento adottato anche d’ufficio.
Si precisa che temporanei, anche se frequenti, allontanamenti dall’abitazione dove insiste la residenza anagrafica non equivalgono ad irreperibilità, né fanno venir meno la dimora abituale nel territorio comunale, qualora la persona vi faccia poi costantemente ritorno (ad es. uno studente può allontanarsi dall’abitazione familiare per frequentare un ciclo di studi altrove, un cittadino straniero può recarsi periodicamente nel suo Paese d’origine per fare visita alla famiglia, ecc.)
In nessun caso la perdita del titolo di possesso/detenzione dell’alloggio (ad es. scadenza del contratto di locazione) può dar luogo all’avvio di un procedimento di cancellazione per irreperibilità, se l’interessato continui ad occuparlo.
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità prevede solo un termine minimo di conclusione, ossia un anno (365 giorni) dalla comunicazione di avvio inviata all’interessato, ai sensi dell’art. 7 l. 7.8.1990 n. 241; non esiste un termine massimo. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi residente a tutti gli effetti.
Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno le cittadine e i cittadini stranieri iscritti all'anagrafe (Apr) hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione di dimora abituale. La dichiarazione deve essere presentata, insieme alla copia del nuovo permesso, con una delle modalità indicate nel paragrafo "accedi al servizio".
Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’anagrafe (Apr). Il procedimento di cancellazione si conclude trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino dell'invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale.
Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.
In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.
La maggior parte dei procedimenti di cancellazione anagrafica sono gestiti direttamente dagli uffici, senza la necessità di comunicazioni da parte del cittadino, gli unici procedimenti che possono essere avviati dai cittadini sono:
- la cancellazione per emigrazione all'estero: in cui il cittadino stesso da comunicazione all'ufficio anagrafe del suo trasferimento al di fuori dell'Italia
- la segnalazione di irreperibilità che può essere presentata da tutti coloro che sono a conoscenza della situazione, relativamente a segnalazioni di irreperibilità o di abbandono della dimora abituale da parte di un residente nel Comune.
Per la cancellazione per emigrazione all'estero è necessario presentare:
- il modulo di trasferimento di residenza all'estero
- in caso di famiglia composta da più di 4 componenti il modulo dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero per più di 4 componenti
- fotocopia dei documenti d'identità di tutti i componenti che si traferiscono
Per la segnalazione di irreperibilità è necessario presentare:
- il modulo di mancata dimora
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante
La cancellazione dall'anagrafe delle persone non più residenti nel Comune.
Il procedimento di cancellazione per emigrazione all'estero viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità prevede solo un termine minimo di conclusione, ossia un anno (365 giorni) dalla comunicazione di avvio inviata all’interessato, ai sensi dell’art. 7 l. 7.8.1990 n. 241; non esiste un termine massimo. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi residente a tutti gli effetti.
Il servizio è gratuito.
Le istanze possono essere trasmesse mediante una delle seguenti modalità:
- via mail all'indirizzo emigrazioni@comune.padova.it
- via pec all'indirizzo emigrazione@pec.comune.padova.it
- via posta all'indirizzo
Comune di Padova - Servizio Anagrafe - Ufficio Emigrazioni
Ufficio Postale Padova Centro - Casella Postale aperta A0010 - 35122 Padova
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- L. n. 5 del 4 aprile 2012, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
- L. n. 9415 di luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
- D.p.r. n. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico della popolazione residente"
- L. n. 1228 del 24 dicembre 1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"
Riferimenti
Servizio Emigrazioni - Cancellazioni anagrafiche - Ufficio Anagrafe
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova