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Impianti di potenzialità inferiore a 100 kW

Criteri per la corretta manutenzione degli impianti di riscaldamento
Ultimo aggiornamento: 30/04/2021
Indice
  • Chi è il responsabile dell'esercizio/manutenzione impianto
  • Cosa deve fare il responsabile
  • Cosa deve fare il manutentore

 

La gran parte degli impianti termici del territorio comunale è rappresentata da impianti di potenza inferiore a 100 kw.
Per questa tipologia di impianti è necessario osservare una serie di disposizioni, come riportato nei paragrafi seguenti.  

Chi è il responsabile dell'esercizio/manutenzione impianto
Chi è il responsabile dell'esercizio/manutenzione impianto

Il responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici è l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

E' possibile delegare la responsabilità ad un cosiddetto “Terzo responsabile”, ossia una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, mediante atto scritto (deve essere compilata la scheda 3 del Libretto di Impianto registrato nel catasto informatizzato CIRCE ed informato il Comune).

Cosa deve fare il responsabile
Cosa deve fare il responsabile

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve:

  • rispettare il periodo annuale, l'orario giornaliero di accensione ed il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti;
  • far eseguire, da un tecnico abilitato (manutentore), gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione, comprensivi del controllo dell'efficienza energetica secondo le seguenti scadenze:


    - per la manutenzione ordinaria:
        - secondo la frequenza prevista dall'art. 7 del D.P.R. 74/2013 e pertanto con la periodicità indicata nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto o nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante o ancora dalle norme UNI, riportate dal manutentore nel Libretto di impianto;

    - per il controllo dell'efficienza energetica, attualmente la cadenza da rispettare è quella prevista dall'art. 8 comma 1 dell'allegato B della DGRV n. 1363/2014: ad ogni intervento di controllo e manutenzione periodica in base alla potenza e alla tipologia di alimentazione ed inoltre secondo quanto indicato all'art. 8 del DPR 74/2013:
         - all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
         - nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
         - nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
     
  • essere in possesso del "Libretto di Impianto" (è sempre possibile per il responsabile visualizzare su CIRCE il proprio Libretto di Impianto ed i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica, tramite il codice catasto e il codice chiave comunicati dall'installatore o dal manutentore);

  • firmare e conservare il rapporto di efficienza energetica, compilato dal tecnico, al termine di ogni operazione di manutenzione.

Per gli impianti di potenzialità superiore o uguale a 35 kW il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve inoltre verificare i propri adempimenti rispetto a quanto previsto dal titolo II e III alla parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.

Cosa deve fare il manutentore
Cosa deve fare il manutentore

Il manutentore dell'impianto termico ha l'obbligo di:

  • eseguire la manutenzione e il controllo dell'efficienza energetica secondo quanto previsto dalla norma;

  • compilare, se non già fatto in precedenza, il libretto di impianto, riportando i risultati delle verifiche di combustione;

  • compilare il rapporto di efficienza energetica alle scadenze previste dalla norma ed inviarlo alla Regione tramite il sistema CIRCE;

  • comunicare al responsabile di impianto i codici (catasto e chiave) dell'impianto registrato in CIRCE

Dal 2 gennaio 2015 deve essere utilizzato infatti l'applicativo "CIRCE - catasto impianti e rapporti di controllo di efficienza energetica" per la registrazione, gestione e costante aggiornamento dei libretti d'impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica.

Riferimenti

Ufficio impianti termici - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

Solo con prenotazione online dell'appuntamento:
prenotazione appuntamenti

Luogo Palazzo Sarpi, via Frà Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
Telefono 049 8204831 - 049 8204740 - 049 8204812
Orario martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 solo con prenotazione online dell'appuntamento
Email ambiente@comune.padova.it
Responsabile del procedimento dott.ssa Seresin Ilaria
Sostituto del responsabile del procedimento avv. Laura Salvatore
Informazioni

Impianti di riscaldamento: accensione e utilizzo

Criteri per la corretta manutenzione degli impianti e per il loro esercizio
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