

Il responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici è l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
E' possibile delegare la responsabilità ad un cosiddetto “Terzo responsabile”, ossia una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, mediante atto scritto (deve essere compilata la scheda 3 del Libretto di Impianto registrato nel catasto informatizzato CIRCE ed informato il Comune).
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve:
essere in possesso del "Libretto di Impianto" (è sempre possibile per il responsabile visualizzare su CIRCE il proprio Libretto di Impianto ed i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica, tramite il codice catasto e il codice chiave comunicati dall'installatore o dal manutentore);
Per gli impianti di potenzialità superiore o uguale a 35 kW il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve inoltre verificare i propri adempimenti rispetto a quanto previsto dal titolo II e III alla parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.
Il manutentore dell'impianto termico ha l'obbligo di:
Dal 2 gennaio 2015 deve essere utilizzato infatti l'applicativo "CIRCE - catasto impianti e rapporti di controllo di efficienza energetica" per la registrazione, gestione e costante aggiornamento dei libretti d'impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica.
Ufficio impianti termici - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova
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