

Gli impianti di riscaldamento rappresentano una delle principali fonti di inquinamento atmosferico. Una corretta manutenzione ed un’attenta gestione dell’impianto termico consentono di contenere i consumi di energia negli edifici e le relative emissioni, obiettivi che la norma persegue, imponendo obblighi per i responsabili di impianto, i manutentori e gli Enti controllori.
La Regione Veneto ha delegato al Comune, in veste di autorità competente, la funzione di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione siti sul proprio territorio.
La normativa vigente distingue tra le:
operazioni di controllo e manutenzione e di controllo di efficienza energetica con analisi di combustione (fumi) che sono a carico del responsabile di impianto (proprietario o occupante dell'immobile, o amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità) e devono essere eseguite regolarmente da parte di ditte abilitate (manutentori). I manutentori devono rilasciare appositi rapporti di efficienza energetica secondo i modelli ministeriali aggiornati
verifiche sull’effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici che spettano al Comune. A tale scopo l’Ente svolge attività di accertamento, ispezioni e quanto necessario all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, anche avvalendosi di un organismo esterno avente specifica competenza tecnica, al momento con fondi propri.
Le verifiche presso gli impianti termici, vengono sempre preannunciate tramite lettera su carta intestata del Comune di Padova; la comunicazione contiene il nome del verificatore che effettuerà il controllo, il suo recapito telefonico nonché l'indicazione del giorno e dell'ora in cui il controllo verrà effettuato.
I verificatori incaricati si presentano all'utente muniti di documento di riconoscimento.
Gli obblighi per l'utente e per il manutentore si differenziano in base alla potenzialità degli impianti:
impianti termici di potenza inferiore a 100 kw
impianti termici di potenza superiore o uguale a 100 kw
L’impianto termico per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria deve essere munito di un libretto di impianto, secondo il modello approvato con DGRV 28 luglio 2014 n. 1363, con un codice “catasto” e un codice “chiave” che devono essere forniti al Responsabile di impianto. Il libretto deve essere aggiornato ad ogni controllo e manutenzione al fine di evitare il più possibile libretti "doppi".
Dal 2 gennaio 2015 deve essere utilizzato l'applicativo "CIRCE - catasto impianti e rapporti di controllo di efficienza energetica" per la registrazione, gestione e costante aggiornamento dei libretti d'impianto e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica.
Periodo ed orario di accensione
Gli impianti di riscaldamento nel Comune di Padova possono essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno.
Al di fuori di tale periodo, solamente in presenza di situazioni climatiche che lo giustifichino, gli impianti termici possono essere attivati per una durata giornaliera non superiore alle 7 ore.
E’ necessario un provvedimento del Comune nel caso di situazioni climatiche particolari che giustifichino più di 7 ore di accensione.
Temperatura
La temperatura media dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non può superare i 20° C + 2 di tolleranza (fanno eccezione: ospedali, case di cura ed altre tipologie di edifici indicati nel DPR 74/2013.
Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili la temperatura massima consentita è di 18°C + 2°C di tolleranza.
Sono fatte salve diverse disposizioni previste nel periodo invernale con ordinanza sindacale.
L. n. 10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia d'uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili d'energia";
D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici al fine del contenimento dei consumi d'energia", in attuazione dell'art. 4 comma 4 delle Legge n.10/91” e ss.mm.ii;
D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e ss.mm.ii;
D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 " Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari";
Decreto 10 febbraio 2014 "Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013" ;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 28 luglio 2014 “Approvazione delle disposizioni attuative sugli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e dai Decreti 10 febbraio 2014 e 20 giugno 2014 del Ministro dello sviluppo economico. Riapprovazione del libretto di impianto”;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2569 del 23 dicembre 2014 “Istituzione ed attivazione del catasto unico regionale degli impianti termici denominato "CIRCE - Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica", in attuazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, regolamento in materia di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".
Ufficio impianti termici - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova
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