Separazione e divorzio: trascrizione della negoziazione assistita da avvocati
Il servizio è rivolto a chi ha contratto matrimonio nel Comune di Padova o ha contratto matrimonio religioso o all'estero ed è stato trascritto nel Comune di Padova
L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la legge n.162/2014, che prevede, all’art.6, la possibilità per i coniugi di concludere un accordo per le soluzioni di separazione personale, divorzio e modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge).
Tale modalità è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992) e di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta, mentre nel secondo caso (presenza di figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.
Nell’accordo potranno essere inseriti anche patti di trasferimento patrimoniale.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:
- Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
- Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
- Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Il provvedimento viene trascritto e annotato nei registri di stato civile entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’ufficio matrimoni.
Il servizio è gratuito.
La consegna può avvenire:
- con presentazione al Protocollo Generale del Comune;
- con presentazione all’ufficio Matrimoni (vedi paragrafo "Per informazioni"); con trasmissione a mezzo posta a:
Comune di Padova – Servizio Stato Civile e Aire
via del Municipio, 1 - 35122 Padova - a mezzo Pec al seguente indirizzo: statocivile@pec.comune.padova.it
Attenzione: la documentazione trasmessa a mezzo Pec dovrà essere corredata dalla prescritta firma digitale dell’avvocato.
Nell'ipotesi di mancato invio, da parte di almeno uno degli avvocati, della documentazione completa e corretta nel termine indicato dalla legge è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015;
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001;
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
Riferimenti
Ufficio Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi - Servizio Stato Civile
Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri
Comune di Padova