Tariffe Imposta di soggiorno
Dall'1 gennaio 2019 le tariffe dell'imposta di soggiorno sono state aggiornate per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 768 del 29/11/2018 come segue:
Strutture ricettive alberghiere Art . 22-23 L.R.Veneto 33/2002 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Quattro stelle e superiori | € 3,00 |
Tre stelle | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Una stella | € 1,00 |
Strutture ricettive extralberghiere Art. 25 L.R.Veneto 33/2002 | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Attività ricettive in esercizi di ristorazione | € 3,00 |
Strutture ricettive - residence | € 1,00 |
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico | € 1,00 |
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast | € 1,00 |
Esercizi di affittacamere | € 1,00 |
Case religiose di ospitalità | € 1,00 |
Foresterie per turisti | € 1,00 |
Case per ferie | € 1,00 |
Altre strutture ricettive extralberghiere | € 1,00 |
Strutture ricettive alberghiere Art. 24 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Alberghi o Hotel - Albergo diffuso | |
Cinque stelle e cinque stelle lusso | € 3,00 |
Quattro stelle e superiori | € 3,00 |
Tre stelle e tre stelle superiori | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Una stella | € 1,00 |
Villaggio albergo | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Quattro stelle | € 3,00 |
Tre stelle | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Residenze turistico - Alberghiere | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Quattro stelle | € 3,00 |
Tre stelle | € 2,00 |
Due stelle | € 1,50 |
Strutture ricettive all’aperto Art. 26 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 |
Classificazione | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Campeggi | 1 stella | € 1,00 |
2 stelle | € 1,00 | |
3 stelle | € 1,00 | |
4 stelle | € 1,00 | |
5 stelle | € 1,00 | |
Villaggi Turistici | 2 stelle | € 1,00 |
3 stelle | € 1,00 | |
4 stelle | € 1,00 | |
5 stelle | € 1,00 |
Strutture ricettive complementari Art. 27 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 |
Classificazione | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Alloggi Turistici |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
5 leoni | € 1,00 | |
Case per Vacanze |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
5 leoni | € 1,00 | |
Bed & Breakfast |
2 leoni | € 1,00 |
3 leoni | € 1,00 | |
4 leoni | € 1,00 | |
5 leoni | € 1,00 |
Locazione Turistiche Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 e L.R. n. 45 del 30.12.2014 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Locazioni Turistiche Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Incluse Locazioni brevi ai sensi dell’art. 4 Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017 |
€ 1,00 |
Attività agrituristiche L.R. Veneto n. 28 del 10.08.2012 e n. 35 del 24.12.2013 |
Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Attività agrituristiche | € 1,50 |
Attività agrituristiche D.G.R. 1423 del 02/10/2018 |
Classificazione | Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque consecutivi |
Attività Agrituristiche | 1 girasole | € 1,50 |
2 girasoli | € 1,50 | |
3 girasoli | € 1,50 | |
4 girasoli | € 1,50 | |
5 girasoli | € 1,50 |
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ONLINE
Attraverso il portale imposta di soggiorno, utilizzando la piattaforma PagoPA:- immediatamente via internet banking;
- con carte di credito o di debito
- ALLA TESORERIA COMUNALE - INTESA SANPAOLO - corso Garibaldi 22/26 - Padova
O PRESSO UNA QUALUNQUE AGENZIA DI INTESA SANPAOLO - 35100 Padova.
E' necessaria l'indicazione dei seguenti dati:
a) codice ente: 1010285;
b) descrizione causale: capitolo entrata 10011000; imposta di soggiorno - Anno ____ / trimestre n. ____;
c) bollo: esente;
d) codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il versamento; - A MEZZO BONIFICO BANCARIO PRESSO QUALSIASI BANCA
A favore del COMUNE DI PADOVA con l'indicazione dei seguenti dati:
a) causale: capitolo entrata 10011000; imposta di soggiorno - Anno ____ / trimestre n. ____, codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il versamento;
b) coordinate bancarie (anche per bonifici internazionali), codice IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009; - A MEZZO BONIFICO BANCARIO SU CONTO CORRENTE POSTALE:
A favore del COMUNE DI PADOVA con l'indicazione dei seguenti dati:
a) causale: capitolo entrata 10011000; imposta di soggiorno - Anno ____ / trimestre n. ____, codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il versamento;
b) coordinate bancarie (anche per bonifici internazionali), codice IBAN IT95 N076 0112 1000 0001 1420 353; - CON VERSAMENTO SU C/C POSTALE n. 11420353 intestato al Comune di Padova - Servizio di Tesoreria - 35121 Padova. Indicare la causale: capitolo entrata 10011000; imposta di soggiorno - Anno ____ / trimestre n. ____, codice fiscale della struttura ricettiva che effettua il versamento.
In caso di versamento a mezzo bonifico, viene presa in considerazione, per i pagamenti su c/c bancario, la data di accredito risultante da apposita quietanza; invece per i pagamenti effettuati su c/c postale viene presa in considerazione la data di valuta del beneficiario. Si consiglia pertanto di consultare la propria banca per accertarsi che i bonifici rispettino, a seconda del caso, la data di accredito o la data di valuta del beneficiario.
- i residenti a Padova;
- i minori fino a 16 anni;
- coloro che pernottano negli ostelli della gioventù o in strutture di proprietà del Comune di Padova;
- i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
- chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (un accompagnatore per paziente);
- i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di 18 anni ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (massimo due persone per paziente);
- i portatori di disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo (ogni autista e un accompagnatore ogni 25 partecipanti);
- gli appartenenti alla Polizia statale e locale e ai Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio.
Le esenzioni previste ai punti "4" (malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie con un eventuale accompagnatore), "5" (chi assiste i degenti ricoverati) e "6" (i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di 18 anni ricoverati) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero, ovvero alla produzione della equivalente autocertificazione utilizzando il MODULO A1.
Gli accompagnatori/genitori devono anche dichiarare che il soggiorno, presso la struttura ricettiva, è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del malato/degente ricoverato utilizzando il MODULO A.
L'esenzione prevista al punto "7" (portatori di disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore) è subordinata alla presentazione di idonea certificazione.
L'accompagnatore deve dichiarare che il soggiorno, presso la struttura ricettiva, è finalizzato all'assistenza nei confronti del portatore di disabilità non autosufficiente utilizzando il MODULO A.
Le esenzioni previste ai punti "8" (autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo - un autista e un accompagnatore ogni 25 partecipanti) e "9" (appartenenti alla Polizia statale e locale e ai Vigili del Fuoco) sono subordinate alla presentazione della dichiarazione utilizzando il MODULO B.
Le violazioni relative ai versamenti (omesso, parziale e o tardivo) sono punite con la sanzione amministrativa pari al 30% del dovuto (articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471).
Le violazioni relative all'obbligo di informazione della clientela sono punite con la sanzione da 25 a 100 euro.
Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
A partire dai versamenti dovuti dal III trimestre 2020, i gestori delle strutture ricettive possono regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al pagamento dell’imposta di soggiorno mediante il "RAVVEDIMENTO OPEROSO".
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997 il contribuente, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto entro i termini previsti per legge, può spontaneamente sanare la violazione entro 5 anni dalla scadenza del termine di pagamento, provvedendo al pagamento dell’imposta dovuta applicando una sanzione ridotta oltre agli interessi al tasso legale.
Si precisa che per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto di regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".
Il ravvedimento consente la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
- oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
- oltre i due anni con la sanzione del 5%;
Gli interessi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno:
0,05% per l'anno 2020
0,01% per l'anno 2021
1,25% per l'anno 2022.
Come richiedere il ravvedimento
A) I gestori, che entro la scadenza, non hanno effettuato il versamento possono regolarizzare autonomamente la posizione attraverso il portale dell'imposta di soggiorno. L'importo comprende l'imposta di soggiorno, la sanzione e gli interessi legali a maturazione giornaliera.
B) Se il versamento dell'imposta di soggiorno è stato effettuato parzialmente o tardivamente, per la regolarizzazione è necessario inviare una richiesta via email a tributi.riscossione@comune.padova.it con i seguenti dati:
- il numero di protocollo della dichiarazione dell'imposta di soggiorno da ravvedere;
- l'indicazione della data in cui il gestore effettuerà il versamento