Proroga termini titoli edilizi 2021
Con Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, convertito con Legge 27 novembre 2020 n. 159, per l'estensione dell’emergenza da Covid-19, vigente dal 04/12/2020, è stato modificato l’art.103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.
In particolare, il comma 2, del citato art. 103 ora recita:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.”
Pertanto:
- gli atti amministrativi in scadenza fra il 31/01/2020 e il 31/01/2021, data di dichiarazione cessazione emergenza da Covid-19, sono prorogati per i novanta giorni successivi a tale data;
- gli atti amministrativi scaduti fra il 01/08/2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione in argomento, se non già rinnovati, sono da intendere validi e soggetti alla proroga prevista dal novellato art. 103.
Le suddette modifiche non si applicano ai Documenti unici di regolarità contributiva (Durc), di cui al D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 30/01/2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.