Adempimenti relativi all'inquinamento acustico per attività fisse e manifestazioni non temporanee
Come previsto dall'articolo 33 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, le manifestazioni, per essere considerate "temporanee" e usufruire della possibilità di deroga ai limiti di rumore, non devono protrarsi per più di 15 giorni per luogo per anno solare. Tale limite è elevato a 30 giorni nel caso di rassegne cinematografiche e/o manifestazioni su aree verdi e a 70 giorni solo nel caso di organizzazione a cura del Comune (inserite nei programmi dell'Amministrazione Comunale approvate con Delibera di Giunta o Determinazione Dirigenziale). Per manifestazioni che rispettano questi parametri vedere l'apposita pagina Manifestazioni TEMPORANEE.
Le manifestazioni che non rispettano i requisiti di temporaneità sono considerate a tutti gli effetti attività fisse e sono l'oggetto trattato in questa pagina.
Oltre alle manifestazioni non temporanee, ai fini dell'inquinamento acustico si considerano attività fisse quelle comprese nell'allegato B del DPR 227/2011, in particolare, ai sensi dell’art. 4 del DPR 227/2011 le attività come ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari e le altre attività produttive in genere contemplate dalla vigente normativa.
Le attività fisse e le manifestazioni non temporanee non possono usufruire della deroga ai limiti di rumore, pertanto sono soggette, a seconda dei valori di emissione sonora, a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o a richiesta di nulla osta acustico.
Ai sensi dell'art. 19 comma 5 del vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, le attività di intrattenimento possono esser svolte non oltre le ore 24.00.
Per le attività fisse e le manifestazioni non temporanee il procedimento prevede la compilazione della SCIA o della domanda di Nulla Osta acustico. Sono previste tre situazioni e relative procedure:
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attività comprese nell'allegato B del DPR 227/2011 o attività di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che non utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero non svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali amplificati; in questo caso si presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con semplice indicazione del tipo di attività;
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attività non comprese nell'allegato B del DPR 227/2011 o attività di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali amplificati che si prevede NON POSSANO PRODURRE valori di emissione superiori a quelli previsti dal Dpcm 14/11/1997; in questo caso si presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, basata su quanto riportato nella valutazione di impatto acustico, redatta da Tecnico competente in acustica ambientale;
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tutti gli altri casi, comprese le manifestazioni non temporanee, per i quali va presentata la richiesta di nulla osta acustico corredata dalla valutazione previsionale di impatto acustico. Tale richiesta di nulla osta acustico va inoltrara almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Nel nulla-osta acustico, il Comune può dettare prescrizioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto dal Tecnico competente nella documentazione di impatto acustico. In caso di esposti e/o segnalazioni, il Comune può richiedere ulteriore documentazione, misure fonometriche, effettuare controlli, procedere eventualmente a motivata sospensione o inibizione dell'attività.
La pratica deve essere inoltrata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
Documentazione previsionale d'impatto acustico (Dpia):
La documentazione previsionale d'impatto acustico va redatta, da tecnico competente in acustica iscritto a ENTECA, secondo quanto specificato ai relativi articoli del regolamento: in particolare deve comprendere anche la descrizione dell'attività (tipologia, orari, programma, posizione e distanza dei ricettori, motivi della scelta della posizione e dell'orientamento delle sorgenti sonore, affluenza di pubblico prevista, caratteristiche delle sorgenti sonore ecc.) e delle misure di mitigazione acustica che si intendono porre in atto, nonché la valutazione dell'efficacia delle stesse, una planimetria dell'area con indicazione della posizione delle sorgenti sonore e del loro orientamento e per quanto possibile, copia delle schede tecniche delle sorgenti rumorose, ecc..
Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso di piccoli intrattenimenti complementari all'attività ordinaria, questi potranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti, e nelle modalità descritte nella pagina: Intrattenimenti complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- D.P.R. 19-10-2011 n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 17 gennaio 2011 e ss.m.ii. "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose".
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- L. n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/1 del 23 gennaio 2012 "Aggiornamento Classificazione Acustica Comune di Padova"
- L.R. n. 21 del 10 maggio 1999 "Norme in materia di inquinamento acustico".
Riferimenti
Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova
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