Adempimenti relativi all'inquinamento acustico per manifestazioni temporanee
Come previsto dall'articolo 33 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose, le manifestazioni, per essere considerate "temporanee" e usufruire della possibilità di deroga ai limiti di rumore, non devono protrarsi per più di 15 giorni per luogo per anno solare. Tale limite è elevato a 30 giorni nel caso di rassegne cinematografiche e/o manifestazioni su aree verdi e a 70 giorni solo nel caso di organizzazione a cura del Comune (inserite nei programmi dell'Amministrazione Comunale approvate con Delibera di Giunta o Determinazione Dirigenziale).
Le manifestazioni che non rispettano i requisiti di temporaneità sono considerate a tutti gli effetti attività fisse, pertanto la loro trattazione esula da questa pagina (vedere la pagina dedicata Attività fisse e manifestazioni NON TEMPORANEE).
Nel corso delle manifestazioni temporanee, se è previsto l'utilizzo di strumenti musicali e/o impianti per la diffusione sonora o comunque di sorgenti rumorose, è necessario attuare una serie di accorgimenti per minimizzare l'impatto acustico verso i ricettori circostanti ed espletare alcune procedure, diverse a seconda delle caratteristiche delle manifestazioni stesse.
Orari
L'attivazione delle sorgenti sonore, per le manifestazioni temporanee, è consentita dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00.
Limiti e prescrizioni generali
I limiti di rumore, in deroga, e le prescrizioni generali, sono descritti rispettivamente agli articoli 31 e 34 del vigente Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
Esenzioni
Le esenzioni riguardano:
- comizi politici e sindacali;
- manifestazioni commemorative pubbliche;
- manifestazioni di beneficenza;
purchè abbiano durata non superiore a 4 ore, si svolgano in periodo diurno non oltre le ore 19.00 e non utilizzino supporti musicali.
Esenzioni sono previste anche per:
- processioni religiose;
- manifestazioni itineranti della banda cittadina;
- sfilate di carri allegorici.
Per le manifestazioni temporanee il procedimento prevede la redazione di:
- una autocertificazione ai sensi del D.p.R. n. 445/2000 se si prevede che saranno rispettati tutti i limiti del Regolamento;
- una domanda di autorizzazione in deroga se si prevede che non saranno rispettati uno o più dei limiti imposti dal Regolamento. La domanda di autorizzazione in deroga va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione obbligatoriamente corredata dalla "valutazione previsionale d'impatto acustico (VPIA) " redatta secondo quanto specificato ai relativi articoli del regolamento: in particolare deve comprendere anche la descrizione dell'attività (tipologia, orari, programma, posizione e distanza dei ricettori, motivi della scelta della posizione e dell'orientamento delle sorgenti sonore, affluenza di pubblico prevista, caratteristiche delle sorgenti sonore ecc.) e delle misure di mitigazione acustica che si intendono porre in atto, nonché la valutazione dell'efficacia delle stesse, una planimetria dell'area con indicazione della posizione delle sorgenti sonore e del loro orientamento e per quanto possibile, copia delle schede tecniche delle sorgenti rumorose, ecc.
ATTENZIONE: per ottenere la deroga, tutti i soggetti muniti di partita Iva sono tenuti a presentare le pratiche per l'ottenimento della deroga tramite il portale Impresa in un giorno.
Inoltre ai sensi dell'art. 35 punto 2 lettera d) del regolamento per la disciplina delle attività rumorose le manifestazioni temporanee, che pur rientrando nel limite di giorni per anno solare per luogo, intendano protrarre l'attività oltre le ore 24:00, non essendo possibile la DEROGA ai limiti dopo tale orario, sarà necessario dimostrare che dopo tale ora tutti i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 saranno rispettati; solo se sarà garantito il rispetto dei limiti verrà rilasciato, nel medesimo atto di autorizzazione, il nulla-osta acustico per l'orario dopo le 24:00.
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
- D.P.C.M. del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- L. n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 2012/1 del 23 gennaio 2012 "Aggiornamento Classificazione Acustica Comune di Padova"
- L.R. n. 21 del 10 maggio 1999 "Norme in materia di inquinamento acustico".
Riferimenti
Settore Ambiente e Territorio - Ufficio inquinamento acustico
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