Alloggi Peep: acquisto
Le aree Peep (Piano edilizia economico popolare) vengono cedute, di norma, a seguito di bandi pubblici, mediante convenzione, a imprese o cooperative di costruzione.
Per l'acquisto l'interessato deve rivolgersi direttamente alle ditte assegnatarie (imprese e cooperative). Imprese e cooperative edilizie forniscono tutte le informazioni relative all'intervento in generale, all'alloggio, al prezzo, alle modalità di pagamento, ad eventuali finanziamenti agevolati. Le attuali convenzioni prevedono che l'impresa o la cooperativa fornisca all'acquirente copia della convenzione stessa e della relazione tecnica allegata al progetto edilizio.
Imprese e Cooperative sono responsabili nei confronti del Comune concedente del rispetto dei requisiti soggettivi necessari per acquistare in Peep.
L'elenco delle ditte e l'ubicazione degli interventi é scaricabile dalla sezione "Link" di questa pagina.
Il soggetto che intende acquisire un alloggio Peep deve possedere i seguenti requisiti:
- avere la residenza anagrafica o la sede lavorativa nel Comune di Padova o nei comuni limitrofi;
- avere un reddito imponibile del nucleo familiare non superiore a euro 31.000 (calcolato con le modalità previste dall'art. 21 della legge 457 del 1978). Viene considerata l'ultima dichiarazione dei redditi presentata (DPR 322/1998).
Per verificare il rispetto di tale limite si devono seguire alcune modalità:
- gli eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione (imponibile ricavato dalla dichiarazione dei redditi) vanno ridotti del 40%;
- l'importo deve essere sommato ad eventuali redditi diversi (lavoro autonomo - fabbricati - terreni - ecc.);
- dal totale ottenuto si detraggono euro 516,46 per ogni figlio a carico;
il risultato finale non deve superare euro 31.000; si precisa che per il Peep 1 Altichiero e per i Peep inseriti nei piani urbanistici attuativi il limite di reddito è di euro 65.000,00. Per l'intervento di Edilizia Convenzionata Montà (ditta SARMAR) il limite è di euro 33.570,00. - non si deve possedere alcun altro alloggio, adeguato al nucleo familiare (*), nel Comune di Padova o in zone limitrofe;
- avere cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione europea oppure cittadinanza di un altro stato purché in possesso dei requisiti previsti (vedi decreto legislativo 286 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", titolarità di carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o autonomo).
I requisiti 3) e 4) sono riferiti all'intero nucleo familiare.
(*) Per alloggio adeguato si intende quello composto da un numero di vani, esclusi gli accessori e la cucina se inferiore a 14 mq, pari a quello dei componenti il nucleo familiare e, comunque, non inferiore a due vani.
Gli assegnatari delle cooperative devono possedere i requisiti necessari alla data della deliberazione di assegnazione provvisoria dell'alloggio, da parte del Consiglio di amministrazione, purché sussista data certa e la stessa sia successiva al rilascio del permesso di costruire, o al momento dell'atto definitivo di assegnazione.
Gli acquirenti da imprese di costruzione, o loro consorzi, devono possedere i requisiti necessari alla data di stipulazione del contratto preliminare, purché sussista data certa e sia successiva al rilascio del permesso di costruire, o alla data della stipulazione dell'atto di compravendita.
L'ufficio Peep del Settore Patrimonio e Partecipazioni effettua i controlli sul possesso dei requisiti soggettivi alla data scelta dall'assegnatario/acquirente. In caso di mancato rispetto dei requisiti soggettivi viene avviata la procedura di decadenza parziale nei confronti della cooperativa/impresa, con conseguente perdita dell'alloggio da parte dell'assegnatario/acquirente.
In caso di acquisto dell'alloggio da parte dei genitori, al loro reddito devono essere sommati tutti i redditi dei figli conviventi; nessun componente del nucleo deve essere titolare di altro alloggio adeguato.
In caso di acquisto da parte di un figlio, residente con la famiglia di origine, al suo reddito vanno sommati i soli redditi dei genitori e non quelli dei fratelli; i genitori non devono, inoltre, essere titolari di un alloggio adeguato al nucleo familiare.
In caso di acquisto congiunto da parte di due fidanzati non vengono considerati i nuclei familiari di origine. - I richiedenti che intendono costituire un nuovo nucleo familiare (in coppia o singolo) e lo dichiarano con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, sono considerati non facenti parte del nucleo familiare d'origine.
Alla data di stipulazione dell'atto preliminare, del contratto definitivo oppure dell'assegnazione da parte della cooperativa, deve essere presentata alla ditta venditrice la seguente documentazione:
- modello di dichiarazione sostitutiva;
- eventuale fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi del DPR 322/1998 da tutti i componenti il nucleo familiare;
- fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
- L. n. 179 del 1992 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica".
- L. n. 457, artt. 20 - 21, del 5 agosto 1978 "Norme per l'edilizia residenziale".
- L. n. 865, art. 35, del 22 ottobre 1971 "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica norme sulla espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni".
Riferimenti
Ufficio Peep – Settore Patrimonio e Partecipazioni