Alloggi Peep: acquisto della proprietà dell'area e/o eliminazione vincoli
I proprietari di alloggi realizzati nei Peep (Piani per l'edilizia economica popolare) potranno:
- in caso di proprietà superficiaria dell'immobile, decorsi 5 anni dalla prima assegnazione dell'unità abitativa, acquisire pro-quota la proprietà dell'area e sostituire la convenzione originaria con una nuova convenzione di durata ventennale, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione della nuova convenzione;
- in caso di piena proprietà dell'immobile, sulla base di convenzione stipulata prima della Legge del 17/02/1992 n.179, sostituire la convenzione originaria con una nuova convenzione di durata ventennale, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di proprietà e quella di stipulazione della nuova convenzione.
Il corrispettivo da versare in entrambe le ipotesi, per ogni alloggio edificato, sarà determinato dall'ufficio tecnico del Settore Patrimonio e Partecipazioni secondo la seguente formula:
CALCOLO DEL CORRISPETTIVO Cc.48= (60% Vv-Ca)*QM
Cc.48= corrispettivo acquisizione pro quota dell'area – cambio convenzione
Vv= valore venale dell'area nuda, priva di edificazione (area non urbanizzata);
Ca= corrispettivo pagato dall'operatore al momento della stipula della convenzione rivalutato sulla base della variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree;
QM =quota millesimale dell'unità immobiliare;
Verranno presi a riferimento i millesimi di proprietà di ciascun immobile, come risultano dalle tabelle millesimali fornite dall'Amministratore di condominio. Nel caso non vi siano tabelle millesimali o non siano fornite dall'interessato al momento della presentazione della domanda, per quanto riguarda le parti comuni, l'ufficio tecnico provvederà alla ripartizione delle superfici in parti uguali tra tutti i proprietari.
Il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione (art.31 comma 47 L.448/98).
I proprietari potranno, inoltre, contestualmente all'acquisto del diritto di proprietà pro-quota e/o alla modifica della convenzione, procedere, decorsi 5 anni dal primo trasferimento, alla rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In caso di alloggi già in proprietà, sarà possibile rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione su richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile decorsi 5 anni dal primo trasferimento, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il corrispettivo da versare per l'eliminazione dei vincoli, verrà calcolato secondo la seguente formula:
CALCOLO DEL CORRISPETTIVO: CRV=Cc.48*0,5*(ADC-ATC)/ADC
CRV= corrispettivo per rimozione vincoli;
Cc.48=corrispettivo risultante dall'applicazione dell'art.31 comma 48 della L. n. 448 del 1998
ADC=numero degli anni di durata della convenzione;
ATC= numero di anni o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione , fino alla durata massima della convenzione;
Nel caso di convenzioni in cui non sia previsto un termine di durata, si farà riferimento come numero di anni di durata della convenzione a 30 anni;
In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5 secondo la seguente formula:
CRVs=CRV*0.5
CRVs= corrispettivo di rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie
La rimozione del vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione comporta la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.
La possibilità di eliminazione dei vincoli alla vendita e alla locazione è estesa alle convenzioni di cui all'art.18 del DPR del 06/06/2001 n.380, mentre sono esclusi gli immobili in regime di locazione, ai sensi degli articoli da 8 a 10 della Legge del 17/02/1992 n.179 ricadenti nei piani di zona convenzionati.
L'eliminazione dei vincoli alla vendita e alla locazione non fanno venir meno gli ulteriori eventuali vincoli assunti dal proprietario a seguito della concessione di contributi pubblici per la realizzazione degli alloggi o conseguenti alla cessione di alloggi Erp.
Documentazione da presentare
La modulistica (scaricabile dalla sezione “Link” di questa pagina e distinta per tipo di richiesta) deve essere presentata all'ufficio Peep del Settore Patrimonio e Partecipazioni, tramite posta, consegna a mano o via mail/pec con allegata la seguente documentazione:
- copia atto di compravendita;
- tabella millesimale fornita dall'Amministratore di condominio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nessuna modifica all'immobile di proprietà è stata effettuata dopo l'attribuzione della rendita catastale e che non sono presenti abusi edilizi non condonati dopo l'attribuzione della rendita catastale;
- fotocopia del documento d'identità del dichiarante.
Gli schemi delle convenzioni sono disponibili presso l'ufficio Peep.
L'interessato dovrà far pervenire al Settore Patrimonio e Partecipazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la seguente documentazione:
- accettazione scritta del corrispettivo comunicato con copia del versamento della somma dovuta oppure richiesta di dilazione con le modalità di rateizzazione e garanzia fideiussoria;
- indicazione per iscritto del Notaio prescelto per la redazione dell'atto notarile.
Se non perverrà nel termine indicato, la documentazione sopra citata, si procederà all'archiviazione della richiesta. In qualsiasi momento sarà possibile presentare una nuova domanda.
MODALITA' DILAZIONE PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO
Il soggetto interessato dovrà presentare apposita garanzia fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che disciplinano le rispettive attività o rilasciate da intermediari finanziari iscritti all'albo (art.106 del Dlgs del 01/09/1993 n.385).
La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art.1944 secondo comma del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione, di cui all'art.1957 secondo comma del Codice Civile, e dovrà prevedere che il Comune abbia la facoltà di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile. La stipulazione e trascrizione della convenzione di rimozione dei vincoli sarà effettuata dopo il pagamento della prima rata. Verranno applicati sull'importo dovuto gli interessi legali che si matureranno.
Normativa di riferimento
- Deliberazione di Giunta comunale n.304 del 31/05/2022.
- Deliberazione di Giunta comunale n.307 del 31/05/2022.
- Deliberazione di Consiglio comunale n.15 del 07/03/2022.
- L. 448 del 23/12/1998 “Misura di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.
Per informazioni
Settore Patrimonio e Partecipazioni - Ufficio Peep
via N. Tommaseo, 60 - Padova
telefono 049 8205182 - 8205195 - 8205196
Fax 049 8207112
orario di ricevimento - solo su appuntamento telefonico il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00
pec patrimonio@pec.comune.padova.it
email segreteria.patrimonio@comune.padova.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Telesca (mail telescad@comune.padova.it)
Sostituto del Responsabile del Procedimento: dott. Luca Contato