Come presentare la domanda al Comune di Padova per l’assegno statale di maternità
Il beneficio è rivolto alle madri entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
Per beneficiare del contributo è necessario:
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essere residenti nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del/la figlio/a o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un/una minore ricevuto/a in adozione o in affidamento preadottivo;
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essere residenti nel Comune di Padova al momento della presentazione della domanda;
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non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, oppure aver ricevuto un’indennità inferiore rispetto al valore dell’assegno;
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avere un Isee per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni inferiore alla soglia di euro 20.221,13 per l’anno 2024;
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avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea,
oppure essere cittadino/a extracomunitario/a: -
titolare di permesso per soggiornanti di lungo periodo;
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familiare titolare di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea”;
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familiare titolare di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
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titolare di permesso unico di lavoro che autorizza il lavoro per periodi superiori a 6 mesi;
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titolare di un permesso per motivi di ricerca valido per periodi superiori a 6 mesi;
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titolare dello status di rifugiato politico/protezione sussidiaria;
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il/la figlio/a, se non è nato/a in Italia o non è cittadino/a di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso del permesso di soggiorno, ossia deve essere iscritto/a sul permesso di soggiorno di uno dei genitori.
Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e iscritto nella scheda anagrafica della richiedente.
L'assegno di maternità è un contributo statale che ha lo scopo di sostenere le madri che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Presentare la domanda presso un Caaf convenzionato con il Comune di Padova.
Documentazione da presentare:
- modulo di domanda,
- dichiarazione Isee in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni;
- documento d’identità in corso di validità e codice fiscale della richiedente;
- copia del permesso di soggiorno della richiedente, se non comunitaria, e del/la figlio/a per cui si fa la domanda, se nato all’estero. Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile presentare copia del permesso di soggiorno scaduto e ricevuta di rinnovo;
- fotocopia delle coordinate bancarie (IBAN) intestate alla madre richiedente per pagamento tramite bonifico bancario o libretto postale;
- solo per chi beneficia già di un trattamento previdenziale di maternità parziale: dichiarazione del datore di lavoro delle somme erogate a titolo di trattamento previdenziale di maternità per l'astensione obbligatoria o dell’Ente che ha erogato il trattamento previdenziale di maternità per l’astensione obbligatoria.
Il contributo, per i nati nel 2024, è pari a euro 2.020,85 complessivi (pari a 5 mensilità da euro 404,17 l'una).
In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.
La domanda va presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del/la figlio/a o dalla data di ingresso in famiglia del/la minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.
Contattare uno dei Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf) convenzionato con il Comune di Padova.
In casi particolari, l’assegno di maternità può essere richiesto anche da:
- il padre, in caso di abbandono del/la figlio/a da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte dell'Autorità Giudiziaria, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il/la figlio/a sia stato/a riconosciuto/a dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto/a alla sua potestà;
- il padre maggiorenne, in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
- il legale rappresentante della madre nel caso in cui entrambi i genitori siano minorenni o incapaci di agire;
- il padre che ha riconosciuto il/la figlio/a o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio, in caso di decesso di quest'ultima, a condizione che tali soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato italiano, che il/la minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e che sia soggetto/a alla loro potestà;
- l'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento, in caso di separazione legale tra i coniugi a condizione che il beneficio non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva/adottante e che il richiedente abbia il/la minore in affidamento/adozione presso la propria famiglia anagrafica;
- l'adottante non coniugato nei casi di adozione speciale, pronunciata solo nei suoi confronti, ai sensi dall’art. 44 della L. 184/83, a condizione che il/la minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante, sia soggetto alla potestà di lui e non sia in affidamento presso terzi;
- altre persone cui il/la minore sia stato/a affidato/a con provvedimento del giudice, in caso di neonato/a non riconoscibile o non riconosciuto/a dai genitori e a condizione che si trovi nella famiglia anagrafica dell’affidatario.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”;
- D. Lgs. n. 151, art. 74, del 26/03/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)”.
Riferimenti
ufficio Contributi- Settore Servizi Sociali - Comune di Padova