Costi contabilizzati
Ai sensi della Delibera ANAC n.1310/2016 - Allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione", l'aggiornamento dei contenuti è tempestivo.
I link sotto riportati aprono file .pdf accessibili.
Si riportano i seguenti articoli del Decreto legislativo n.33/2013, come modificato dal Decreto legislativo n.97/2016, che stabiliscono la pubblicazione dei seguenti dati :
Art. 10 Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (25)
1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. (26)
[2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. (27) ]
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. (28)
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1. (29) ]
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione; (30)
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
[d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo (31).]
9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
(25) Rubrica così sostituita dall’ art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(26) Comma così sostituito dall’ art. 10, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(27) Comma abrogato dall’ art. 10, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(28) Comma così sostituito dall’ art. 10, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(29) Comma abrogato dall’ art. 10, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(30) Lettera così sostituita dall’ art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(31) Lettera soppressa dall’ art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. (86)
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: (87)
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo; (88)
[b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente (89).]
(86) Comma così modificato dall’ art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(87) Alinea così modificato dall’ art. 28, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(88) Lettera così modificata dall’ art. 28, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(89) Lettera abrogata dall’ art. 28, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.