Imu - Imposta municipale propria anno 2013
L'integrazione IMU da versare entro il 24 gennaio 2014 (cosiddetta "mini IMU") non riguarda l'abitazione principale per il Comune di Padova.
L'art. 1, comma 5 del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133, che prevede il pagamento del 40% della differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione delle aliquote deliberate dal Comune e quello risultante dall'applicazione delle aliquote previste dalle norme statali, non si applica all'abitazione principale, dal momento che l'aliquota deliberata dal Comune di Padova è rimasta quella di base dello 0,4%. Si applica invece ai terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Alla voce "Calcolo IMU online" è possibile verificare l'imposta dovuta. Attenzione: se l'importo da versare entro il 24 gennaio 2014, sommato all'eventuale importo relativo ad altri immobili posseduti nel corso del 2013, è inferiore a 12 euro, il versamento non è dovuto.
Il Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30.11.2013, dispone l'abolizione della seconda rata dell'Imu per:
- l'abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
- i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, solo se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Inoltre, il Decreto legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha stabilito che:
- per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'Imu relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (si veda la risoluzione ministeriale n. 11/DF).
- le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.
- Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio.
N.B. Ai fini dell'applicazione dei benefici citati ai punti da 1 a 3, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine del 30 giugno 2014, apposita dichiarazione Imu su modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
L'Imu è l'Imposta municipale propria che, dall'1 gennaio 2012, ha sostituito l'Ici, Imposta comunale sugli immobili.
Sono soggetti passivi dell'Imu:
- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
- prima rata entro il 17 giugno 2013
(la data indicata dalla normativa è il 16 giugno che però è una domenica, pertanto la scadenza è rinviata al primo giorno feriale successivo); - seconda rata entro il 16 dicembre 2013, salvo quanto previsto al paragrafo "novità saldo 2013".
Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.
I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono i seguenti:
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze |
3913 | Fabbricati rurali ad uso strumentale non di categoria D |
3914 | Terreni |
3916 | Aree fabbricabili |
3918 | Altri fabbricati diversi dalla categoria D |
3923 | Interessi (a seguito di accertamento) |
3924 | Sanzioni (a seguito di accertamento) |
3925 | Immobili di categoria D (quota Stato) |
3930 |
Immobili di categoria D (quota Comune) |
In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Padova: G224.
L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24 (es. nel caso dei fabbricati di cat. D di cui all’esempio 2: euro 88,73 per altri fabbricati - quota Comune, ed euro 259,35 per altri fabbricati - quota Stato, si arrotondano rispettivamente a 89 e 259 euro).
Per il versamento mediante bollettino postale si rinvia alle istruzioni contenute nell'apposita pagina del sito web di Poste italiane.
NOVITA'
L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76%. Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di Padova per tale tipologia di immobili è dell'1,02%, la differenza tra lo 0,76% e l'1,02% va versata al Comune.
Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi per codici, (si veda l’esempio n. 2 alla voce Esempi di calcolo).
L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.
FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). I moltiplicatori da applicare sono:
Categoria catastale dell'immobile | Tipologia | Moltiplicatore Imu |
A (tranne A/10) | abitazioni | 160 |
A/10 | uffici e studi privati | 80 |
B | collegi, scuole, ospedali, etc. | 140 |
C/1 | negozi e botteghe | 55 |
C/2 C/6 C/7 | magazzini, autorimesse, tettoie | 160 |
C/3 C/4 C/5 | laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro | 140 |
D (tranne D/5) | alberghi, teatri, etc. | 65 (N.B. nel 2012 era 60) |
D/5 | banche e assicurazioni | 80 |
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata al Catasto , (presso l'Agenzia delle Entrate via Turazza 39, zona Stanga, tel. 049 7811411) o allo sportello catastale decentrato Arianna (presso il Comune di Padova, via Fra' Paolo Sarpi, 2 - tel. 049/8204673, fax 049/8237707).
Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.
Si ricorda che, se non sono stati effettuati interventi edilizi all'immobile, la rendita catastale è rimasta invariata.
TERRENI AGRICOLI: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110.
AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2013. Il Comune di Padova non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree.
Le aliquote del saldo sono le stesse dell'acconto.
Con deliberazione consiliare n. n. 2013/0044 del 04/07/2013 il Comune di Padova ha confermato, per il 2013, le stesse aliquote in vigore nel 2012. Pertanto, con il saldo di dicembre (salvo quanto specificato al paragrafo: "novita saldo 2013"), si deve versare il 50% dell'imposta dovuta applicando le seguenti aliquote e detrazioni in vigore nel 2012 per effetto della norma introdotta dall'art. 1, comma 380 della legge 228/2012:
- abitazione principale e relative pertinenze - 0,4%
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze - euro 200
N.B. L'aliquota e la detrazione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu), si applicano anche ad anziani e disabili proprietari o usufruttuari che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. - immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998 n. 431 ed alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova - 0,76% (escluse le pertinenze, che scontano l'aliquota del 1,02%)
- tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili - aliquota del 1,02%
Abitazione principale
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Ne consegue che:
- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
- viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.
Pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6 si applicherà, ad una, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale.
Detrazione
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica (esempio: 2 coniugi comproprietari residenti, uno al 60% e uno al 40%, avranno diritto, su base annua, a 100 euro di detrazione a testa, quindi 50 euro per l'acconto).
La detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimora e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400 (esempio: 2 coniugi comproprietari entrambi residenti, con due figli, avranno diritto su base annua a 150 euro di detrazione a testa, quindi 75 euro per l'acconto).
Anziani o disabili in ricovero permanente
L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, è considerata abitazione principale ai sensi dell'articolo 2 del regolamento Imu.
Coniugi separati/divorziati
Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario dell'immobile in quanto titolare del diritto di abitazione.
Successioni
Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi. Il soggetto passivo dell'imposta è quindi il coniuge superstite, sul 100% dell'immobile e delle pertinenze. Gli eredi non sono soggetti all'imposta. Per casi particolari, rivolgersi all'ufficio.
Immobili rurali non strumentali
Sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota dello 1,02% se immobili diversi dalle abitazioni principali.
Immobili di interesse storico-artistico
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del D. L. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.
N.B. i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 42/04, già art. 21 L. 1089/1939) sono esclusi dall'agevolazione.
Immobili inagibili Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/11, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata possibilmente una perizia redatta da un tecnico abilitato che attesti i requisiti richiesti. Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. In tutti gli altri casi, l'immobile non può beneficiare dell'agevolazione. L'ufficio controlla a campione la veridicità delle dichiarazioni tramite sopralluogo.
La dichiarazione Imu va presentata solo quando l'immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l'agevolazione non è più applicabile.
Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.
Immobili in uso gratuito
Sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,02%.
Immobili posseduti da residenti all'estero (compresi soggetti AIRE)
Sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,02%. Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure con le seguenti modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali: bonifico direttamente in favore della Cassa di Risparmio del Veneto (codice BIC IBSPIT2P), utilizzando il codice IBAN IT52O062251218606700007577P. (per l'eventuale quota riservata allo Stato, solo per il possesso di fabbricati ad uso produttivo di categoria D, i contribuenti devono effettuare anche un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000).
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione
fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”, Comune di Padova e i relativi codici tributo;
- l’annualità di riferimento;
- l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.
Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale.
Sono soggetti all'imposta con aliquota dello 0,76%, sempre che il conduttore sia residente nell'immobile (escluse le pertinenze che scontano l’aliquota dell’1,02%).
Si rammenta che per poter usufruire dell'aliquota agevolata occorre:
· che il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova, sottoscritti in data 11/11/2004 e 25/2/2008 (sono escluse altre tipologie di contratto previste dalla legge, vedi approfondimento)
· che il conduttore sia residente nell'immobile
· che il contratto, completo di dati catastali dell'immobile e della scheda di determinazione del canone, venga trasmesso all'Ufficio, anche via fax (049/8205803) o e-mail all'indirizzo tributi@comune.padova.legalmail.it o posta ordinaria: diversamente, l'ufficio non disporrebbe delle informazioni necessarie per determinare l'imposta dovuta sull'immobile.
Non occorre la dichiarazione IMU.
Al fine di agevolare l'ufficio nella sua ordinaria attività di verifica, il proprietario dell'immobile è tenuto ad informare l'ufficio (anche per e-mail o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro conduttore anch'egli residente).
Altri immobili locati
Tutti gli altri immobili locati con altri tipi di contratto (es. contratti a canone libero, contratti ad uso transitorio, contratti per studenti universitari) sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,02%.
Terreni agricoli
Per i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del Decreto Legge n. 201 del 2011, solo se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il versamento della seconda rata non è dovuto. Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.
Enti non commerciali
Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, con modalità non commerciali. Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale.
Le variazioni devono essere dichiarate entro il 30 giugno dell'anno successivo. Pertanto, per le variazioni intervenute nel 2012, il termine per la presentazione della Dichiarazione Imu è il 30 giugno 2013. Per le variazioni intervenute nel 2013, il termine è il 30 giugno 2014. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu. La dichiarazione può essere consegnata agli sportelli di Prato della Valle 98 oppure trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, per fax al n. 049/8205803 o per posta certificata all'indirizzo e-mail tributi@comune.padova.legalmail.it
Esempio n. 1 - Negozio di cat. C/1 con rendita catastale di euro 1.000 (base imponibile 1000 x 1,05 x 55 = 57.750), possesso al 100% per 12 mesi:
1000 x 1,05 x 55 = 57.570 (base imponibile)
57.750 x 1,02% = 589,05 : 2 = 294,53 arrotondato a 295
Nel mod. F24 indicare euro 295 con codice 3918 (Altri fabbricati diversi dalla cat. D)
Esempio n. 2 - fabbricato di cat. D/4 con rendita di euro 1000
1000 x 1,05 x 65 = 68.250 base imponibile
68.250 x 0,76% = 518,70 : 2 = 259,35 arrotondato a 259
68.250 x 0,26% = 177,45 : 2 = 88,73 arrotondato a 89
indicare nell'F24 euro 89 al codice 3930 (Immobili di cat. D/quota Comune) e 259 al codice 3925 (Immobili di cat. D/quota Stato)
I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (attualmente all'1%).
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni, con la sanzione del 3%;
- oltre i trenta giorni ed entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la sanzione del 3,75%;
- per l'omissione della dichiarazione Imu 2012, il termine era quello del 30 settembre 2013, entro il quale si doveva versare l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione del 10% con un minimo di 5 euro.
- Inoltre, il Comune di Padova ha previsto, con Regolamento generale delle entrate tributarie, la possibilità di regolarizzare i propri debiti anche oltre i termini previsti dal sopracitato art. 13 del D. Lgs. 472/97, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi, a maturazione giornaliera nella misura del saggio legale vigente, e delle sanzioni del 15%.
Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".
Esempio di ravvedimento entro 14 giorni:
scadenza 17/6/2013; pagamento 21/6/2013 (4 gg. di ritardo)
imposta dovuta = euro 1.000
+ sanzioni (0,2% x 4 = 0,8% di euro 1.000) = euro 8
+ interessi (1.000 x 2,5 x 4 / 36.500) = euro 0,27
= totale importo dovuto: 1.000 + 8+ 0,27 = euro 1.008,27, arrotondato a 1.008
Esempio di ravvedimento entro 30 giorni:
scadenza 17/6/2013; pagamento 7/7/2013 (20 gg. di ritardo)
imposta dovuta = euro 1.000
+ sanzioni (3% di euro 1.000) = euro 30
+ interessi (1.000 di imposta x 2,5 di saggio interesse legale x 20 di giorni di ritardo) / 36.500) = euro 1,37
= totale importo dovuto: 1.000 + 30+ 1,37 = euro 1.031,37, arrotondato a 1.031
N. B. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'Imu 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 16 giugno 2014 (l'agevolazione si riferisce solo al saldo e limitatamente al caso dell'insufficiente versamento, pertanto le sanzioni e gli interessi si applicano in caso di ravvedimento per omesso versamento del saldo 2013).
Esempio di ravvedimento senza sanzioni né interessi:
scadenza 16/12/2013
imposta dovuta = euro 1.000
imposta versata = euro 800
totale da versare a titolo di ravvedimento entro il 16/6/2014: euro 200
RIMBORSI
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 2 del 13 dicembre 2012, ha precisato che i contribuenti che hanno versato più del dovuto nel 2012 possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta. Occorre presentare o spedire preferibilmente l'apposito modello di richiesta di rimborso (anche via fax al n. 049/8205803), eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Attenzione: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 2 del 13 dicembre 2012, ha precisato che i contribuenti che hanno versato più del dovuto nel 2012 possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta.
L'art. 1, commi 724 e 726 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che, in relazione alle istanze di rimborso dell'IMU, il Comune segnala al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno l'eventuale quota a carico dell'erario, il quale effettua il rimborso ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007. Il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 ha disposto che "Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni".
RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
Lo stesso modello di modello di richiesta di rimborso/riversamento deve essere utilizzato da chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Padova anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Padova G224 anziché il codice proprio del Comune competente). L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
COMPENSAZIONI
In alternativa al rimborso, si può chiedere al Comune la compensazione con le prossime rate dell'Imu, utilizzando preferibilmente l'apposito modello di richiesta di compensazione.
Attenzione: in attesa di istruzioni ministeriali sulla parte d'imposta di competenza statale, al momento le compensazioni sono possibili solo sulla parte d'imposta di competenza comunale (es: se l'Imu dovuta al Comune nel 2013 è pari a 400 euro, e risulta un versamento in più nel 2012, sempre al Comune, pari a 100 euro, si può procedere a compensazione versando la sola differenza, pari a 300 euro).
Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Padova, la domanda di compensazione va presentata entro 30 giorni precedenti la scadenza della rata (anche via fax al n. 049/8205803).
Il contribuente può presentare richiesta di interpello al Settore Tributi se ci sono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all'Imu riferita al Comune di Padova.
Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato. Il contribuente deve presentare la richiesta prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.
RICHIESTA DI RIESAME
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento o rifiuto al rimborso Imu/Ici che ritiene illegittimo, può inoltrare all'Ufficio richiesta motivata di riesame, anche utilizzando l'apposito modello, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se necessario, oppure alla sua conferma.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento avente per oggetto aree edificabili, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto richiesta di accertamento con adesione in carta libera.
Oggetto dell'adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato, in quanto suscettibile di apprezzamento valutativo, e non anche l'eventuale valore dei fabbricati, determinato in base alle rendite catastali.
RATEAZIONE RISCOSSIONE
Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale, già notificato con avviso di accertamento, in un massimo di 12 rate bimestrali, di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateizzazione.
Il numero di rate è stabilito dal capo settore Tributi in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore.
MODULISTICA Imu: tutti i modelli da scaricare.
- Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 7 luglio 2013 (estratto).
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 124/2003
- Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (estratto).
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29 ottobre 2012.
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu
- Regolamento generale delle Entrate tributarie del Comune di Padova.
- Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35
- Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012
- Decreto legge 24 ottobre 2012, n. 174
- Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 16/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".
- D.L. n. 201, art. 13 del 6 dicembre 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".
- D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale".
- D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici) "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Lo sportello Imu/Ici di Prato della Valle fornisce assistenza agli utenti per i soli immobili posseduti a Padova e soggetti ad Imu. E' disponibile per il calcolo dell'imposta ed assicura assistenza allo sportello per il calcolo fino ad un massimo di due conteggi per contribuente.
Contatti
Settore Tributi del Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99 CAP 35123
telefono 049 8205821
fax 049 8205803
Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni: e-mail portaleimu@comune.padova.it
Per la trasmissione di documenti (dichiarazioni IMU, contratti di locazione, domande di rimborso o compensazione, richieste di riesame, etc.):
persone fisiche:
- fax 049/8205803
- posta all'indirizzo sopraindicato
- e-mail: tributi@comune.padova.legalmail.it (da indirizzo di posta certificata)
persone giuridiche:
- e-mail: tributi@comune.padova.legalmail.it (da indirizzo di posta certificata)
orario di ricevimento al pubblico: lunedì dalle 9:00 alle 13:30, martedì dalle 15:00 alle 17:00, giovedì dalle 10:00 alle 15:00, venerdì dalle 9:00 alle 13:30.
N.B. nei periodi di maggior afflusso agli sportelli (maggio-giugno e novembre-dicembre), considerati i rilevanti tempi di attesa, l'ufficio potrà limitare l'accesso dei contribuenti ad un numero massimo di 300 (il lunedì e venerdì), 150 (il martedì) e 400 (il giovedì), e sospendere l'erogazione dei biglietti alle ore 12.45 (il lunedì e venerdì), 16.15 (il martedì) e 14.15 (il giovedì)
orario di risposta telefonica: martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:30, giovedì dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 17:00
Negli stessi orari di risposta telefonica, è possibile prenotare un appuntamento, fino ad esaurimento prenotazioni, telefonando al numero 049 8205806.
responsabili del procedimento:
dr. Marco Andreucci (compensazioni e rimborsi)
dott.ssa Nicoletta Archesso (accertamenti)
responsabile del settore: dott.ssa Maria Pia Bergamaschi