Procedimento di riscossione coattiva imposta di soggiorno
Breve descrizione del tributo:
per gli avvisi di accertamento notificati entro il 31/12/2019, in caso di mancato pagamento del relativo importo entro il termine di 60 giorni dalla notifica, l'ufficio predispone e trasmette al concessionario per la riscossione coattiva (Agenzia delle Entrate-Riscossione) la minuta di ruolo ai fini del recupero forzoso del dovuto. L'agente provvede quindi alla notifica al contribuente della cartella di pagamento.
Gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 01/01/2020, in applicazione di quanto previsto dalla L. n. 160/2019 (art. 1, co. 792 e ss.), acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. In caso di mancato pagamento del relativo importo entro il termine predetto, la riscossione è affidata al concessionario per la riscossione coattiva (Agenzia delle Entrate-Riscossione) che provvede all'esecuzione forzata senza previa notifica della cartella di pagamento.
Riferimenti normativi utili:
Regolamento Imposta di Soggiorno
Regolamento generale delle entrate tributarie
L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020);
D.P.R. 29/09/1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
Decreto Legislativo 13/04/1999 n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione);
Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 ss.mm.ii. ;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L. finanziaria 2007);
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, art. 180 co. 3;
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ss.mm. e ii.;
D.L. 06/12/2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.) e ss.mm.ii;
D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
Ufficio responsabile dell’istruttoria:
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Imposta di Soggiorno, Tari e Riscossione, Prato della Valle 98/99, Padova
email tributi.riscossione@comune.padova.it
pec impostasoggiorno@pec.comune.padova.it
Tel. 049 8205860
Nome del responsabile del procedimento, telefono, email, e/o pec:
dott.ssa Chiara Scarin, tel 049 8205832, scarinc@comune.padova.it
Ufficio a cui rivolgersi per informazioni, modalità per ottenere informazioni relative al procedimento:
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Imposta di Soggiorno, Tari e Riscossione, Prato della Valle 98/99, Padova.
Tel. 049 8205860, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.
Termine di conclusione del procedimento, norma di riferimento e altri termini procedimentali rilevanti:
nel caso di riscossione coattiva relativa ad accertamenti notificati entro il 31/12/2019 il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. (art. 1, co. 163, L. n. 296/2006).
Dal 01/01/2020 l'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di versare gli importi nello stesso riportati comprensivi di imposte, interessi e sanzioni. Il pagamento dell’importo totale dovuto deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notifica, utilizzando il modello di versamento allegato già compilato. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorso il termine per la proposizione del ricorso e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste è l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Azioni previste ed attuate per il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento:
verifica periodica dello stato dei pagamenti mediante estrapolazione dati dal sistema informatico utilizzato.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato e modi per attivarli:
ricorso avverso l'Agente di riscossione quando oggetto del ricorso è l'impugnazione di atti riferibili direttamente all'Agente di riscossione, per effetto di errori o irregolarità ad esso imputabili (errori connessi alla compilazione, alla intestazione ed alla notificazione deli relativi atti, etc.). Si veda il sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Ricorso avverso l'Ente impositore (Comune di Padova), ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546. Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Padova "può essere proposto avverso il ruolo".
In caso di errore nella formazione del ruolo è possibile presentare una richiesta di annullamento totale o parziale del debito presentando domanda di discarico o sgravio al Comune di Padova.
Sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia (nome, tel. email e/o pec) e modalità per attivare l'intervento:
dott.ssa Maria Pia Bergamaschi , tel. 049 8205800
e-mail tributi.riscossione@comune.padova.it
pec tributi@pec.comune.padova.it
ufficio competente per l’eventuale accesso diretto di dati da parte di altre pubbliche amministrazioni e controlli sulle autodichiarazioni rese nel corso del procedimento (tel, email):
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Imposta di Soggiorno, Tari e Riscossione, Prato della Valle 98/99, Padova.
email tributi.riscossione@comune.padova.it
pec impostasoggiorno@pec.comune.padova.it
Tel. 049 8205860, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.
Il contenuto della pagina è a cura del Settore Tributi e Riscossione
Capo Settore dott.ssa Maria Pia Bergamaschi
telefono: 049 8205800