Segnalazione di abuso edilizio
I cittadini e le cittadine che sono a conoscenza di presunti abusi edilizi consistenti nella realizzazione di manufatti in difformità dalle norme, dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici possono inoltrare una segnalazione di presunte irregolarità edilizie.
Prima di fare una segnalazione, è necessario identificare l'abuso edilizio e raccogliere le prove necessarie per dimostrarlo. Dopo la segnalazione si procede all' avvio del procedimento nei confronti dei soggetti responsabili (titolare del permesso di costruire, committente, direttore lavori) e alla verifica del presunto abuso edilizio. Questa verifica può includere ispezioni sul posto e l'analisi della documentazione agli atti.
Se l'abuso edilizio viene accertato, gli atti che saranno adottati prevedono una eventuale ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione o messa in ripristino dei luoghi, l' abuso edilizio viene punito sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista penale.
La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente al Comune di venire tempestivamente a conoscenza di reati in campo edilizio.
Se l'intervento edilizio è sanabile l'interessato può presentare domanda di sanatoria.
La domanda di sanatoria segue l'iter dei progetti edilizi ed è di competenza delle unità territoriali del Settore Edilizia Privata.
La segnalazione di abuso deve essere presentata tramite pec all' ufficio Vigilanza del Settore Edilizia Privata o in carta semplice alla Polizia Municipale.
La segnalazione di abuso deve contenere:
- tutti i dati anagrafici e fiscali di chi effettua la segnalazione;
- l'indicazione del titolare del fabbricato oggetto della segnalazione;
- tutte le notizie utili relative al fabbricato oggetto del presunto abuso;
- una breve descrizione dell'abuso, se possibile corredata da documentazione fotografica;
La verifica d' ufficio della violazione che comporta il sopralluogo da parte degli uffici competenti, e se accertata l'avvio del procedimento per abuso edilizio.
L' istruttoria avviene i entro 60 giorni. Per casi di particolare complessità, che non consentono una risposta entro tale termine, l’utente può chiedere informazioni sullo stato di avanzamento della verifica e dei tempi previsti per la sua conclusione.
La segnalazione non è soggetta a costi a carico del segnalante.
Le sanzioni sono determinate in base alla tipologia di abuso commesso e si possono così sintetizzare:
- la demolizione della costruzione irregolare o la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi;
- acquisizione al patrimonio comunale in caso di non avvenuta demolizione;
- il pagamento, in alternativa alla demolizione, di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata all'entità dell'abuso o all'incremento del valore venale del bene;
- in caso di mancata dichiarazione di inizio attività o in difformità alla dichiarazione, la sanzione pecuniaria è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a euro 516;
- nel caso in cui è possibile ottenere la sanatoria dell'intervento abusivo esso è subordinato al pagamento, a titolo di ablazione, del contributo di costruzione in misura doppia.
E' possibile presentare la segnalazione presso l' ufficio Vigilanza del Settore Edilizia Privata solamente tramite pec all'indirizzo ediliziaprivata@pec.comune.padova.it.
mentre all' ufficio Esposti del Settore Polizia Locale può essere presentata in carta semplice tramite e-mail all' indirizzo nucleoesposti@comune.padova.it
Situazioni pericolose per l'incolumità pubblica o privata, causate da inconvenienti degli impianti o da inconvenienti statici degli edifici, possono essere segnalate a:
- Vigili del fuoco, tel. 115 (numero di emergenza);
- Polizia Locale, tel. 049 8205100 (centrale operativa).
In caso di emergenza (fughe di gas, incendio, pericolo di crollo di edifici o parte di essi...) contattare i Vigili del Fuoco al numero di emergenza 115.
Se la segnalazione si riferisce ad una situazione di accertato imminente e grave pericolo per l'incolumità pubblica o privata, viene predisposta un'ordinanza contingibile e urgente a firma del Sindaco. In caso di inosservanza dell'ordinanza si provvede d'ufficio, a spese dell'interessato che è soggetto anche a sanzione penale.
- Regolamento edilizio comunale artt. 64 e 65.
- D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- D. Lgs. n. 267, art. 54, del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- L. n. 46 del 5/03/1990 "Norme per la sicurezza degli impianti".
Riferimenti
Ufficio vigilanza - Settore Edilizia Privata
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