Alloggi Peep: autorizzazione a rivendere e locare
Gli alloggi costruiti nel Peep (Piano per l'edilizia economica popolare) possono essere venduti secondo le modalità contenute nelle specifiche convenzioni stipulate tra la ditta assegnataria ed il Comune (attenzione: le originarie convenzioni possono essere modificate, ai sensi della L. 448/98, art 31, comma 45 e seg.).
NORME GENERALI
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Il primo acquirente non può rivendere né locare l'alloggio acquistato per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto, tranne per giustificati e documentati motivi che vengono valutati dall'amministrazione comunale; in molte convenzioni, in particolare in tutte quelle recenti, è previsto che il Comune possa esercitare il diritto di prelazione.
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L'autorizzazione a rivendere deve essere chiesta anche dopo il decorso dei 5 anni, fino alla cancellazione dei vincoli.
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Il prezzo massimo di vendita dell'alloggio viene determinato dall'ufficio tecnico comunale, secondo le modalità previste dalla specifica convenzione.
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Gli alloggi costruiti in aree Peep possono essere ceduti esclusivamente a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:- avere residenza anagrafica o sede lavorativa nel Comune di Padova o nei comuni limitrofi;- aver un reddito imponibile del nucleo familiare, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del DPR 322/1998, non superiore a 31.000 euro, da calcolare nel seguente modo (ai sensi della L. 457/78, art 21): gli eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione (imponibile ricavato dalla dichiarazione dei redditi) vanno ridotti del 40%. A tale importo devono essere sommati eventuali redditi diversi (lavoro autonomo, fabbricati, terreni, ecc). Dal totale ottenuto si detraggono euro 516,46 per ogni figlio a carico: il risultato finale non deve superare euro 31.000;Si precisa che per il Peep 1 Altichiero e per i Peep inseriti nei piani urbanistici attuativi il limite di reddito è di euro 65.000,00. Per l'intervento di Edilizia Convenzionata Montà (ditta SARMAR) il limite è di Euro 33.570,00.- nessun componente del nucleo familiare, compreso l'assegnatario, deve essere proprietario o usufruttuario di alcun altro alloggio, adeguato al nucleo familiare, nel Comune di Padova o zone limitrofe;- avere cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea, oppure cittadinanza di un altro stato purchè è in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 286/1988 e successive modificazioni e integrazioni “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività di lavoro subordinato o autonomo).
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In caso di acquisto dell'alloggio da parte dei genitori, al loro reddito devono essere sommati tutti i redditi dei figli conviventi; nessun componente del nucleo deve essere titolare di altro alloggio idoneo.
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In caso di acquisto da parte di un figlio, residente con la famiglia di origine, al suo reddito vanno sommati i soli redditi dei genitori e non quelli dei fratelli; i genitori non devono, inoltre, essere titolari di un alloggio idoneo al nucleo familiare.
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In caso di acquisto congiunto da parte di due fidanzati non vengono considerati i nuclei familiari di origine.
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I richiedenti che intendono costituire un nuovo nucleo familiare (in coppia o singolo) e lo dichiarano con apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà, sono considerati non facenti parte del nucleo familiare d'origine.
Per locare il proprio immobile è necessario che il Settore verifichi il possesso dei requisiti soggettivi in capo al conduttore e determini il canone di locazione annuo.
I requisiti soggettivi sono quelli indicati sopra.
La domanda, scaricabile dalla sezione “Link” di questa pagina, va presentata all'ufficio Peep del Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura, per posta, oppure consegnata a mano, con allegati:
- copia del contratto di acquisto e copia della documentazione riferita a spese incrementative sostenute per l'immobile di proprietà;
- eventuale documentazione che comprovi le motivazioni che rendono necessaria la vendita (entro i primi 5 anni);
- nel caso di richiesta di autorizzazione alla locazione, copia APE e compilazione della scheda allegata allo schema di domanda scaricabile dalla sezione “link” di questa pagina;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nessuna modifica all'immobile di proprietà è stata effettuata dopo l'attribuzione della rendita catastale e che non sono presenti abusi edilizi non condonati dopo l'attribuzione della rendita catastale.
Le convenzioni peep sono disponibili presso l'ufficio Peep.
ATTENZIONE: nel caso sia in essere un mutuo agevolato sull'immobile, deve essere attivata la pratica di subentro presso il relativo ente (Regione – Stato).
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07/03/2022 immediatamente eseguibile.
- L. n. 448 del 23 dicembre 1998 “Misure di Finanza Pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”.
- L. n. 457 del 5 agosto 1978 artt. 20 e 21 Norme per l'edilizia residenziale”.
- L. n. 865 del 22 ottobre 1971 art. 35 “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità” e successive modifiche.
Per informazioni
Settore Patrimonio e Partecipazioni - Ufficio Peep
via N. Tommaseo, 60 - Padova
telefono 049 8205182 - 8205195 - 8205196
fax 049 8207112
orario di ricevimento - solo su appuntamento telefonico il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00
pec patrimonio@pec.comune.padova.it
email segreteria.patrimonio@comune.padova.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Telesca (mail telescad@comune.padova.it)
Sostituto del Responsabile del Procedimento: dott. Luca Contato