Oneri informativi per cittadini/e e imprese
Ai sensi della delibera ANAC n. 50/2013 "Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”, l'aggiornamento dei contenuti è tempestivo.
Scadenzario obblighi amministrativi
Pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis del Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33
Comma 1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
anno 2024
Scadenzario obblighi amministrativi cittadini/e
Scadenzario obblighi amministrativi imprese
anno 2023
Scadenzario obblighi amministrativi cittadini/e
Scadenzario obblighi amministrativi imprese
anno 2022
Scadenzario obblighi amministrativi cittadini/e
Scadenzario obblighi amministrativi imprese
Oneri informativi
DATI NON PIU' SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.97/2016.
ONERI INFORMATIVI PER I CITTADINI/E
ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE
Si riporta l'art.34 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. 97/2016:
Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi (1)
[1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’ art. 43, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.