Procedimento di accertamento Imu e di riesame
breve descrizione del procedimento:
Verifica della regolarità della posizione del contribuente finalizzata all'eventuale emissione di avviso di accertamento con determinazione dell'importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
Ai sensi del nuovo Statuto del contribuente, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio. L'ufficio invia quindi al contribuente un invito al contraddittorio contenente lo schema dell'avviso di accertamento e attende almeno 60 giorni per recepire le sue eventuali osservazioni. Trascorsi i 60 giorni, l'avviso di accertamento potrà essere notificato, anche sulla base delle osservazioni pervenute.
La norma non si applica agli atti automatizzati o di pronta liquidazione o derivanti da controllo formale delle dichiarazioni (cioè di norma gli atti che contestano le violazioni per omesso o parziale versamento).
Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può presentare richiesta scritta di riesame dell'atto. l'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede all'eventuale rettifica, annullamento o conferma dell'atto.
riferimenti normativi utili:
D. Lgs. 219/2023 (riforma Statuto contribuente con obbligo contraddittorio)
L. 27/12/2019 n. 160 ( Legge di bilancio 2020) art. 1 commi 784 e 792
L. 27/12/2013 n. 147 (Legge stabilità 2014) istitutiva della IUC
L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
D.Lgs. 504/92 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
D.L. 06/12/2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.) e ss.mm.ii.
L. 07/08/1990 n. 241 ss.mm.ii (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
L. 27/12/2006 n. 296 ( Legge finanziaria 2007)
L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente)
Regolamento generale delle entrate tributarie.
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu
Regolamento sull'attività ed i procedimenti amministrativi
D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale)
articolo 3, commi 48 e 51, della Legge 23/12/1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471, 472, 473 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative e tributarie a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
ufficio responsabile dell'istruttoria:
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Imu Amministrativo, Prato della Valle 98/99, Padova.
nome del responsabile del procedimento, telefono, email e/o pec:
Per gli accertamenti Imu aventi ad oggetto aree edificabili: dott. Marco Andreucci, tel. 0498205892, andreuccim@comune.padova.it
Per tutte le altre fattispecie: dott.ssa Laura Donnarumma, tel 049 8205861, donnarummal@comune.padova.it
ufficio competente per l'adozione del provvedimento finale, nome del responsabile dell'ufficio, telefono, email e/o pec:
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Imu Amministrativo
dott.ssa Laura Donnarumma, tel 049 8205861, donnarummal@comune.padova.it
allegati all'istanza e modulistica:
domanda di riesame
ufficio a cui rivolgersi per informazioni (orari, indirizzo, tel., email e/o pec), modalità per ottenere informazioni relative al procedimento:
U.O.S. Unità Operativa Semplice Imu Amministrativo, Prato della Valle 98/99, Padova
telefono 049 8205861, 049 8205816, 049 8205829
email imu@comune.padova.it
pec imu@pec.comune.padova.it
termine di conclusione del procedimento, norma di riferimento e altri termini procedimentali rilevanti:
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ( Art. 1 comma 161 L. 296/2006).
In caso di atti soggetti a contraddittorio preventivo, la notifica dell'accertamento non può avvenire prima che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'invito. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza sopra indicato (31 dicembre) o se anteriore ma decorrono meno di centoventi giorni, il termine ultimo per la notifica dell'accertamento è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio
Evasione istanza di riesame: 30 giorni dalla data di presentazione del riesame (art. 2 L. 241/1990, Regolamento sull'attività ed i procedimenti amministrativi, Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Padova, capo IV Autotutela)
azioni previste ed attuate per il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione del procedimento:
Verifica periodica della situazione dei contribuenti tramite estrapolazione dati dal sistema informatico utilizzato.
Estrazione mensile delle istanze di riesame pervenute al protocollo generale.
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato e modi per attivarli:
Ricorso contro avviso di accertamento: Dal 1° gennaio 2020 l'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni.
Ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e ss. mm. ii. contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Padova entro 60 giorni dalla data di notifica.
Ai sensi dell’articolo 16 bis del D.Lgs. 546/92 la notifica e il successivo deposito del ricorso presso la Corte di Giustizia tributaria devono essere eseguiti esclusivamente in modalità telematica. Tale obbligo non sussiste per i contribuenti che stanno in giudizio senza difensore per le controversie fino a € 3.000.
In caso di utilizzo della modalità telematica, il ricorso, munito di firma digitale, deve essere notificato al Comune di Padova esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo tributi@pec.comune.padova.it o imu@pec.comune.padova.it
La mancata presentazione del ricorso, entro i termini di cui sopra, rende definitivo l’avviso di accertamento.
Per effetto della mancata presentazione del ricorso entro i termini di cui sopra, l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo, senza necessità della preventiva notifica della cartella di pagamento, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Il soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche mediante esecuzione forzata, è l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Riesame: Il procedimento di riesame non sospende i termini per presentare ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado avverso l'atto di accertamento del tributo.
sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia (nome, tel. email e/o pec) e modalità per attivare l'intervento:
Le disposizioni in materia di sostituto del responsabile del procedimento in caso d'inerzia non si applicano ai procedimenti tributari ai sensi dell'art. 1, co.2, del DL 5/2012, convertito con L. 04 aprile 2012 n. 35.
ufficio competente per l'eventuale accesso diretto di dati da parte di altre pubbliche amministrazioni e controlli sulle autodichiarazioni rese nel corso del procedimento (tel, email)
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Imu Amministrativo, Prato della Valle 98/99 - Padova
telefono 049 8205861, 049 8205816, 049 8205829
email imu@comune.padova.it
pec imu@pec.comune.padova.it
Il contenuto della pagina è a cura del Settore Tributi e Riscossione
Capo Settore - Funzionario responsabile dell'imposta dott.ssa Maria Pia Bergamaschi
telefono 049 8205800