Procedimento di riscossione coattiva per mancato pagamento avvisi di accertamento Imposta comunale sulla pubblicità (Icp)
breve descrizione del procedimento:
L'Imposta comunale sulla pubblicità (Icp) è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2020 (dal 01/01/2021 è stata sostituita dal Canone unico patrimoniale).
Predisposizione e trasmissione all' Agenzia delle entrate-Riscossione della minuta di ruolo per i casi di mancato o parziale pagamento di accertamento imposta di pubblicità entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso.
riferimenti normativi utili:
- Fino al 31 dicembre 2020, D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.
- disposizioni contenute nei Regolamenti comunali pubblicità.
- Dall' 1 gennaio 2021, L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).
- Regolamento generale delle entrate tributarie.
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Decreti Legislativi 18/12/1997 n. 471, 472, 473 e successive modificazioni.
- D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112.
- L. 27 dicembre 2006 n. 296.
- D.P.R. 43 del 28 gennaio 1988.
- L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
ufficio responsabile dell'istruttoria:
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Stralcio Icp, Prato della Valle, 98/99, 35123 Padova
Tel. 049 8205814
email tributi.riscossione@comune.padova.it
pec tributi@pec.comune.padova.it
nome del Responsabile del Procedimento, telefono, e-mail e/o pec:
Dr.ssa Marina Bozzini, Tel. 049 8205805
email bozzinim@comune.padova.it
pec tributi@pec.comune.padova.it
allegati all'istanza e modulistica, ufficio a cui rivolgersi per informazioni (orari, indirizzo, tel., e-mail e/o pec):
nessuno
modalità per ottenere informazioni relative al procedimento (orari, indirizzo, tel, e-mail e/o pec):
come sopra.
termine di conclusione del procedimento, norma di riferimento e altri termini procedimentali rilevanti:
Nel caso di riscossione coattiva relativa ad accertamenti notificati entro il 31/12/2019 il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. (art. 1, co. 163, L. 296/2006).
Dall' 1/1/2020 l'avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di versare gli importi nello stesso riportati comprensivi di imposte, interessi e sanzioni. Il pagamento dell’importo totale dovuto deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla notifica, utilizzando il modello di versamento allegato già compilato. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorso il termine per la proposizione del ricorso e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste e' affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste è l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
azioni previste ed attuate per il monitoraggio dei rispetto dei termini di conclusione del procedimento:
Verifica periodica dello stato dei pagamenti mediante estrapolazione dati dal sistema informatico tributario utilizzato.
strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale riconosciuti dalla legge a favore dell'interessato e modi per attivarli:
Riscossione avverso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione quando oggetto del ricorso è l'impugnazione di atti riferibili direttamente all'Agente della Riscossione, per effetto di errori o irregolarità ad esso imputabili (errori connessi alla compilazione e alla intestazione delle cartelle di pagamento, alla notificazione delle stesse, etc).
Ricorso avverso l'Ente impositore (Comune di Padova) ai sensi del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546: in caso di errore nella formazione del ruolo, contro il ruolo può essere proposto ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Padova.
Richiesta di discarico della cartella esattoriale: in caso di errore nella formazione del ruolo è possibile presentare domanda di discarico al Comune di Padova, Ufficio Stalcio Icp..
sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia (nome, tel. e-mail e/o pec) e modalità per attivare l'intervento:
Le disposizioni in materia di sostituto del responsabile del procedimento in caso di inerzia non si applicano ai procedimenti tributari ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.L. 5/2012, convertito con l. 04 aprile 2012, n. 35.
ufficio competente per l'eventuale accesso diretto ai dati da parte di altre pubbliche amministrazioni e controlli sulle autodichiarazioni rese nel corso del procedimento (tel., e-mail):
U.O.S. Unità Operativa Semplice - Stralcio Icp, Prato della Valle, 98/99, 35123 Padova
Tel. 049 8205814
e-mail tributi.riscossione@comune.padova.it
pec tributi@pec.comune.padova.it
Il contenuto della pagina è a cura del Settore Tributi e Riscossione
Capo Settore dott.ssa Maria Pia Bergamaschi
telefono: 049 8205800