Autorizzazione agli scarichi liquidi
Lo scarico di qualsiasi tipo di acque provenienti da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali è soggetto ad autorizzazione: se l'insediamento scarica nella pubblica fognatura l'autorizzazione è rilasciata dall'Ente gestore (Acegas-Aps), mentre se scarica al suolo o in acque superficiali l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia.
Gli scarichi si distinguono in:
- domestici;
- produttivi assimilabili al domestico;
- industriali.
Per scarico di acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Per gli insediamenti, edifici o installazioni nei quali si svolgano attività da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche equivalenti nonché le acque reflue contemplate nell’art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99, così come modificato dal D.Lgs. 258/00 e dalla normativa vigente.
Per scarico di acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, industriali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Gli scarichi di acque reflue industriali immessi nelle reti fognarie debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/99 salvo per quanto previsto dagli articoli 44 e 45 del regolamento.
L’autorizzazione ha validità di quattro anni dalla data di rilascio; il rinnovo della stessa deve essere richiesto un anno prima della scadenza (art. 45, comma 7 del D.Lgs 152/99).
Anche lo scarico in fognatura di acque di prima pioggia, se proveniente da piazzali aventi determinata estensione, nonché da aree adibite ad attività di impianto carburante, deve essere autorizzato.
La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura deve essere fatta pervenire agli uffici di Acegas-Aps utilizzando gli appositi moduli.
Segue un sopralluogo sul posto, da parte del tecnico, per accertare la conformità dei lavori rispetto al progetto approvato.
La prestazione è soggetta a corrispettivo nella misura di € 120,00, ai quali si deve aggiungere l'imposta di bollo nella misura vigente per il rilascio dell'autorizzazione.
Il pagamento di € 134,62 può essere effettuato:
- a mezzo bonifico bancario presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo -Agenzia n. 7 - via Belzoni, 3 - Padova, indicando come beneficiario ACEGAS-APS SPA, C.F. 00930530324, codice IBAN: IT61K062251210707400476390K;
- a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 12100350;
indicando sempre la causale: AUTORIZZAZIONE SCARICO CIVILE (o ASSIMILATO, o INDUSTRIALE) IN VIA...... (indirizzo dello scarico), Comune di Padova.
La documentazione, che deve essere allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura, è indicata rispettivamente agli art. 22 e 30 del Regolamento del sistema idrico integrato, mentre per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali è indicata all'art. 45 del Regolamento comunale della depurazione e degli scarichi idrici.
Riferimenti
Suap c/o Settore Suap e Attività Economiche