Detenzione e utilizzo di gas tossici
Agli effetti dell'art. 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è considerato gas tossico:
a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.
Con il Regio Decreto 9/1/27 n° 147 viene approvato il regolamento per la specifica autorizzazione all’utilizzo, la custodia e la conservazione di gas tossici.
Le competenze di vigilanza, a seguito della Legge 833/78 e più recentemente del D.Lgs.81/08, oggi sono in capo alla Asl presso la quale l’impresa del richiedente ha o avrà sede, mentre le competenze autorizzative sono in capo al Suap del Comune.
Per conservare, custodire e utilizzare gas tossici è necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Suap.
La pratica deve essere presentata collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
- R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 "Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici".
- D.M. 6-2-1935 Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147.
Riferimenti
Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova
Solo con prenotazione telefonica al numero: 0498204816: