Cil e Cila per attività edilizia libera - attività produttive
La CILA può essere presentata da chiunque sia titolare di un “diritto reale” sull'immobile, oppure dall'inquilino o dall' inquilina che utilizza l'immobile in base ad un contratto di affitto con il consenso del proprietario, per opere di manutenzione tramite un professionista abilitato.
Gli interventi edilizi di minore entità all'interno di attività produttive, possono essere eseguiti secondo una disciplina semplificata. Gli interventi edilizi minori sono suddivisi, a seconda della loro tipologia, in edilizia libera, per cui non è necessario presentare la comunicazione di inizio dei lavori asseverata, ed interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
Interventi di edilizia libera: Come indicato nell'art. 6, comma 1, lett. a), a-bis), b), c), d), e), e-ter), e-quater), e-quinquies) del D.P.R. 380/2001, e cioè:
- interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1 lett. a);
- interventi di installazione delle pompe di calore aria/aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) Come indicato nell'art. 6-bis del DPR n. 380/2001.
Sono soggetti a Cila tutti gli interventi edilizi che non sono compresi nell'elenco di cui all’art. 6 (attività edilizia libera), all’art. 10 (interventi subordinati a permesso di costruire) e all’art. 22 (interventi subordinati a SCIA).
A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni interventi soggetti a Cila:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non riguardano parti strutturali ("leggeri");
- eliminazione di barriere architettoniche "pesanti" con la realizzazione di rampe o ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio;
- realizzazione di pertinenze "minori" di volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale;
- movimenti di terra non inerenti all'attività agricola, ecc.
Tali interventi sono realizzabili previa comunicazione per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
L'interessato trasmette, online, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. Attesta anche che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, anche, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
L'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sono a cura dell'interessato, ovvero può essere richiesta allo Sportello unico (art. 23 bis DPR 380/01) contestualmente alla presentazione della comunicazione. In tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo la comunicazione, da parte dello Sportello unico, dell'acquisizione degli atti di assenso.
La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi, quindi pari a 333 euro, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nell'attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull'attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria).
Il tecnico attesta sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.
La Cila viene presentata nel momento in cui si decide di realizzare lavori di manutenzione straordinaria.
La presentazione della Cila è soggetta al pagamento di:
- € 50,00 per diritti di istruttoria,
- € 100,00 per diritti di istruttoria (Cila in sanatoria),
- Il contributo di costruzione è calcolato dal progettista che ha sottoscritto la relazione sulla base delle tabelle vigenti costi di costruzione 2022 e al Disciplinare per l'applicazione del contributo di costruzione; in questo caso il denunciante deve allegare alla Scia alternativa il modello di autodeterminazione del contributo di costruzione e le ricevute dei versamenti.
Normativa di riferimento
- DPR n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"come modificato dal D.L. 12/9/2014 n. 133 convertito con L. 11/11/2014 n. 164 (cd. Sblocca-Italia).
- art. 3 (definizione degli interventi edilizi),
- art. 6 (attività edilizia libera),
- art. 23-bis (autorizzazioni preliminari alla segnalazione),
- art. 17 comma 4 (riduzione o esonero dal contributo di costruzione). - Regolamento edilizio.
- Specifiche operative del Regolamento edilizio.
- Norme tecniche di attuazione del PRG.
Riferimenti
Sportello Unico Edilizia Produttiva - Settore Edilizia Privata
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