Scia per agibilità
La Scia agibilità è presentata dal titolare del permesso di costruire o da chi ha presentato la SCIA.
Non sussistono, però, limitazioni al diritto di presentarla, che può essere esercitato da chi ne ha effettivamente interesse (ad esempio il nuovo proprietario dell’immobile).
La Scia per agibilità attesta l’esistenza, in un immobile, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, la conformità degli impianti installati e degli interventi edilizi realizzati al progetto approvato.
Deve essere sempre presentata in caso di interventi di nuova costruzione, di ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali ed in tutti i casi di interventi su edifici esistenti che hanno modificato le condizioni predette.
Può anche essere parziale, cioè riguardare:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti riferiti alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Dall’11 dicembre 2016, la presentazione della Segnalazione certificata di agibilità sostituisce la richiesta del certificato di agibilità e la attestazione di agibilità, come disposto dal D. Lgs 222 del 25/11/2016, che ha modificato il DPR 380/2001.
La presentazione può avvennire esclusivamente tramite portale telematico Impresainungiorno.
Il certificato di agibilità è il documento in cui si valutano e certificano le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e dei relativi impianti tecnici.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, l'ufficio tecnico, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, prescrive le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.
La mancata presentazione della Scia determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro - modulo per pagamento sanzione
La presentazione della Scia agibilità è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria pari a € 150,00.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DPR 6/6/2001 n. 380, artt. 24 e 26 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
- Regolamento Edilizio, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17/02/2020, aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 04/04/2022.
Riferimenti
Ufficio passi carrai e agibilità/impianti - Settore Edilizia Privata
accesso solo su appuntamento, che va richiesto con prenotazione online