Denuncia opere in conglomerato cementizio armato - edilizia produttiva e residenziale
Alle imprese del settore edile esecutrici di opere strutturali o professionisti delegati per il deposito.
La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
La denuncia delle opere strutturali deve essere presentata collegandosi al portale.
E' necessario essere muniti di muniti di Spid e firma digitale.
La denuncia delle opere strutturali deve essere presentata collegandosi al portale.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi e i recapiti: del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori, del costruttore.
La denuncia deve contenere la nomina del collaudatore con l'accettazione dell'incarico dello stesso.
Alla denuncia devono essere allegati:
- progetto strutturale firmato dal progettista, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle competenze professionali stabilite dal rispettivo ordine e collegio, da cui risultino i calcoli eseguiti, l’ubicazione, le dimensioni e ogni altro elemento utile a definire l’opera;
- relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali impiegati.
Il certificato di collaudo statico deve essere eseguito entro 60 giorni dal deposito della relazione a strutture ultimate.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell’opera e che è iscritto all’albo da almeno 10 anni.
In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali, da motivare in relazione a complessità esecutive dell’opera o a difficoltà tecniche.
Solo in caso di interventi di riparazione e di interventi locali sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo è sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (art. 67 comma 8-bis del DPR 380/2001).
La ricevuta di deposito viene rilasciata contestualmente all'atto di presentazione di avvenuto deposito.
La denuncia di opere strutturali deve essere presentata prima di dare inizio alla loro esecuzione.
Il direttore dei lavori, entro 60 giorni dall’ultimazione delle strutture, deve depositare una relazione a strutture ultimate in cui comunica l’avvenuta conclusione dei lavori e l’esito delle eventuali prove di carico.
Il certificato di collaudo statico deve essere eseguito entro 60 giorni dal deposito della relazione a strutture ultimate.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell’opera e che è iscritto all’albo da almeno 10 anni.
In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi parziali, da motivare in relazione a complessità esecutive dell’opera o a difficoltà tecniche.
Solo in caso di interventi di riparazione e di interventi locali sulle costruzioni esistenti, il certificato di collaudo è sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (art. 67 comma 8-bis del DPR 380/2001).
La presentazione della denuncia, della integrazione in caso di variazioni e del certificato di collaudo, sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo pari a 16 euro.
Portale telematico www.impresainungiorno.gov.it.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DPR 06/06/2001 n. 380 Parte II (Normativa tecnica per l’edilizia) artt. 64 e seguenti.
- L.R. 13/4/2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
- L. 05/11/1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- Circolare Regionale 24/10/2001 n.21.
Riferimenti
Sportello Unico Edilizia Produttiva - Settore Edilizia Privata
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