Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio - preventivo 2020/2022 consuntivo 2019
Ai sensi della Delibera ANAC n.1310/2016 - Allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione", l'aggiornamento dei contenuti è tempestivo.
Il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio di cui all'art. 29 del D. lgs. 33/2013, è stato previsto dall'art. 18 Bis del D. lgs. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali.
E' stato, quindi, emanato il decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2015, che riguarda il Piano degli indicatori per gli enti locali.
Il Piano degli indicatori è allegato al Bilancio di previsione, a decorrere dalla previsione 2017/2019, e al Rendiconto di gestione, a decorrere dal 2016.
Bilancio di previsione
Indicatori analitici Entrate Bilancio di previsione - esercizi 2020/2021/2022
Indicatori analitici Spese Bilancio di previsione - esercizi 2020/2021/2022
Indicatori sintetici Bilancio di previsione - esercizi 2020/2021/2022
Rendiconto di gestione
Rendiconto 2019 indicatori sintetici.
Rendiconto 2019 indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi.
Rendiconto 2019 indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione.
Rendiconto 2019 indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi.
Per la lettura dei risultati attesi degli obiettivi strategici ed operativi e dei relativi indicatori di misurazione, si rimanda al Piano delle Performance.
In questa pagina si riporta l'art.29 del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal Decreto legislativo n. 97/2016, che stabilisce la pubblicazione di quanto segue:
Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. (80)
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. (81) (82) (83)
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011
(80) Comma sostituito dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e, successivamente, così modificato dall’ art. 25, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
(81) Comma inserito dall’ art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
(82) Vedi, anche, l’ art. 8, comma 3-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89
(83) In attuazione del presente comma vedi il D.P.C.M. 22 settembre 2014.