Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale
Il Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà di Padova è il prof. Antonio Bincoletto, eletto per il quinquennio 2021–2026 (deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 19/04/2021)
Sede e orari dello Sportello
piazza Capitaniato, 19 - Padova - mappa
telefono 335 5787346
email garantedetenuti@comune.padova.it
pec gabinettosindaco@pec.comune.padova.it
Il Garante può essere contattato telefonicamente da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Riceve su appuntamento il venerdì dalle 10:00 alle 13:00
L'eventuale corrispondenza deve essere trasmessa al seguente indirizzo: Comune di Padova - ufficio Protocollo, via del Municipio, 1 - 35122 Padova.
A partire dal 2003 alcuni Comuni italiani hanno avviato la sperimentazione di una nuova figura di tutela e garanzia dei diritti delle persone private della libertà, ispirandosi all’esperienza della prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti attivato dal Comitato del Consiglio d’Europa.
Questa figura di garanzia costituisce una ricchezza per la Città di Padova e testimonia l’attenzione verso il mondo della privazione della libertà e la consapevolezza delle proprie responsabilità istituzionali in materia di prevenzione di trattamenti inumani o degradanti, di assistenza sanitaria e reinserimento sociale delle persone private della libertà personale. La legislazione nazionale riconosce il contributo dei garanti territoriali delle persone private della libertà nell’attuazione degli articoli 2, 3, 13, 27 e 32 della Costituzione e con la legge n. 14 del 27 febbraio 2009 ha riconosciuto ai Garanti la facoltà di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione, successivamente esteso alle camere di sicurezza delle forze di polizia e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri (art. 19, comma 3, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, come modificato dalla legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46).
Il Garante cittadino dei diritti delle persone private della libertà personale è un soggetto istituzionale che svolge, in totale autonomia, attività di diversa natura, finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone private della libertà attraverso interventi e strumenti di mediazione volti ad allentare le tensioni all’interno dei luoghi dove le persone sono private della loro libertà.
Il Comune di Padova ha approvato il Regolamento sul Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale (deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 06/07/2020). Il Regolamento disciplina gli aspetti procedurali e amministrativi relativi all'elezione e all'attività del Garante, in attuazione di quanto previsto dall'art. 73 dello Statuto comunale.
Perché un Garante dei diritti delle persone private della libertà?
Perché le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, secondo l’articolo 27 della Costituzione. Parole chiare che distinguono la pena dal “trattamento”, cioè il modo concreto in cui viene scontata la pena e gli effetti che questo modo produce sulla persona ai fini della sua riabilitazione.
A partire dal dialogo con i detenuti e il personale del carcere, cosa fa dunque il Garante?
Il Garante opera a favore delle persone private o comunque limitate nella libertà personale ospitate in strutture ubicate nell’ambito del territorio di propria competenza e domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Padova; egli ne tutela i diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile nonché la fruizione dei servizi. Nello specifico, tenuto conto della loro condizione di restrizione, il Garante, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune, promuove il diritto alla salute delle persone private o limitate nella libertà personale, nonché gli altri diritti fondamentali quali quello alla formazione, al lavoro, all’istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva, alle relazioni familiari e sociali con il territorio.
Le persone private o limitate nella libertà personale presenti nel territorio comunale sono da considerarsi parte integrante della comunità cittadina e in quanto tali, pur essendo in uno stato di restrizione o limitazione, sono titolari di diritti che vanno esercitati, e, nel caso, adeguatamente tutelati nell’ambito delle funzioni e competenze dell’ente verso la propria popolazione. A tal fine, il Garante riceve da parte di singoli, enti o associazioni, segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria e sull’eventuale violazione o parziale attuazione dei diritti dei detenuti e si rivolge alle autorità competenti per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie; egli svolge un'azione di sensibilizzazione, promuovendo e/o realizzando iniziative sul tema delle condizioni di detenzione, dei diritti umani delle persone private della libertà personale e dell'umanizzazione delle pene detentive, nonché della funzione reintegrativa delle stesse, nel più ampio quadro del rapporto tra carcere, società esterna e territorio.
Il Garante si rapporta con regolarità con le persone private o limitate nella libertà personale e visita i luoghi in cui queste ultime si trovano; si rapporta inoltre sistematicamente con le Associazioni, gli Enti, le Autorità e può richiedere in qualsiasi momento un confronto con gli Organi del Comune sulle materie di propria competenza. Il Garante può visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, ai sensi dell’art 67 comma 1 lett. l-bis della Legge n. 354 del 1975 e ss.mm.ii.
Si tratta di un lavoro realizzato in sinergia non solo con l’amministrazione penitenziaria e l’amministrazione pubblica ma soprattutto con la cittadinanza per andare oltre la dimensione dell’esclusione e della paura e visioni afflittive o vendicative della pena.