Piccoli allevamenti di volatili e di altri animali da cortile
L'allevamento di volatili ed altri animali da cortile, effettuato a qualsiasi scopo, deve rispettare le direttive e le specifiche norme igienico-sanitarie e deve essere sempre comunicato del Servizio di igiene urbana veterinaria dell'Ulss 6.
Per evitare l'insorgere di inconvenienti di carattere igienico-sanitario (es. sviluppo di odori, proliferazione di insetti e animali molesti, ecc.) sono stati fissati i criteri per normare l'allevamento non industriale di volatili ed altri animali da cortile, da parte di singoli cittadini. Si intende la detenzione in luogo privato di un numero non superiore a 250 capi di volatili.
L'allevamento di volatili ed altri animali da cortile è:
- di massima vietato nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola. Nelle aree private scoperte, non edificatorie, l'allevamento può essere autorizzato dal Sindaco, sentito il parere del Servizio di igiene urbana veterinaria dell'Ulss 6;
- nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso. In ogni caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- non recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine;
- disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per il ricovero notturno. I volatili devono essere tenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da recinzione metallica con altezza di almeno 1,5 metri;
- il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altre proprietà;
- i locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate.
Tra l'altro, i detentori di animali da cortile devono praticare una regolare ed efficace lotta contro le mosche, devono fornire agli animali le necessarie cure, assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali e prendere ogni precauzione necessaria per impedire la fuga.
Normativa di riferimento
- Artt. 8, 33, 38, 39 del Regolamento per la tutela degli animali del Comune di Padova (Deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 26/10/2010).
- Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954.
Per informazioni
Per informazioni sul Regolamento per tutela degli animali
Settore Ambiente
via Fra' Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
telefono segreteria 049 8204821
orario: lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 solo con prenotazione online dell'appuntamento - PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI
email ambiente@comune.padova.it
Riferimenti
Ambulatorio veterinario e anagrafe canina - Ulss 6 Euganea