Imu - Imposta municipale propria anno 2012
L'Imu è l'Imposta municipale propria che, dall'1 gennaio 2012, ha sostituito, per la componente immobiliare:
- l'Ici - Imposta comunale sugli immobili;
- l'Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le addizionali regionali e comunali dovute sui redditi fondiari relativi a immobili non locati.
Sono soggetti passivi dell'Imu:
- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:
- prima rata entro il 18 giugno 2012
(la data indicata dalla normativa è il 16 giugno che però è un sabato, pertanto la scadenza è rinviata al primo giorno feriale successivo);
- seconda rata entro il 17 dicembre 2012
(la data indicata dalla normativa è il 16 dicembre che però è una domenica, pertanto la scadenza è rinviata al primo giorno feriale successivo).
N.B.: l'imposta dovuta per la sola abitazione principale, comprese le pertinenze, può essere versata in tre rate anziché in due. In questo caso, con l'acconto di giugno si versa un terzo dell'imposta relativa all'abitazione principale e un altro terzo entro il 17 settembre (il 16 è domenica). Il saldo infine dovrà essere effettuato, come nell'ipotesi di versamento in due rate, entro il 17 dicembre sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica).
Il versamento dell'Imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ATER), va effettuato esclusivamente a favore del Comune.
Per gli altri immobili il versamento dell'Imposta dovuta deve essere eseguito parte a favore del Comune e parte a favore dello Stato.
Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi secondo i seguenti codici:
3912 | Abitazione principale e relative pertinenze |
3913 | Fabbricati rurali ad uso strumentale |
3914 | Terreni (quota Comune) |
3915 | Terreni (quota Stato) |
3916 | Aree fabbricabili (quota Comune) |
3917 | Aree fabbricabili (quota Stato) |
3918 | Altri fabbricati (quota Comune) |
3919 | Altri fabbricati (quota Stato) |
3923 | Interessi da accertamento |
3924 | Sanzioni da accertamento |
In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Padova: G224.
L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24 (es. euro 39,4 per altri fabbricati - quota Comune, ed euro 39,4 per altri fabbricati - quota Stato, si arrotondano entrambi a 39 euro).
L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.
Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.
FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). I moltiplicatori da applicare sono:
Categoria catastale dell'immobile | Tipologia | Moltiplicatore Imu |
A (tranne A/10) | abitazioni | 160 |
A/10 | uffici e studi privati | 80 |
B | collegi, scuole, ospedali, etc. | 140 |
C/1 | negozi e botteghe | 55 |
C/2 C/6 C/7 | magazzini, autorimesse, tettoie | 160 |
C/3 C/4 C/5 | laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro | 140 |
D (tranne D/5) | alberghi, teatri, etc. | 60 |
D/5 | banche e assicurazioni | 80 |
La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l'Agenzia del Territorio (via Turazza 39, zona Stanga, tel. 049 7811411) o allo sportello catastale decentrato Arianna (via Fra' Paolo Sarpi, 2 - tel. 049/8204673, fax 049/8237707).
Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it.
Si ricorda che, se non sono stati effettuati interventi edilizi all'immobile, la rendita catastale è rimasta invariata.
TERRENI AGRICOLI: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 110.
AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2012.
Con l'acconto di giugno si deve versare il 50% dell'imposta dovuta, applicando le aliquote di base e le detrazioni stabilite dal decreto legge 201/2011
- Abitazione principale e relative pertinenze - aliquota dello 0,4% con un massimo di 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale come sotto specificato;
- fabbricati rurali ad uso strumentale - aliquota dello 0,2%
- tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili - aliquota di base dello 0,76%
Nel caso si scelga di versare in tre rate l'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, l'aliquota dello 0,4% è applicabile anche alla seconda rata di settembre.
A saldo, occorre ricalcolare l'imposta annua complessivamente dovuta sulla base delle seguenti aliquote e detrazioni deliberate dal Comune e sottrarre quanto già versato in acconto.
- abitazione principale e relative pertinenze - 0,4%(invariata rispetto all'acconto)
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze - euro 200
N.B. L'aliquota e la detrazione, ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu), si applicano anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. - Elevazione da euro 200 ad euro 250 della detrazione nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo una persona invalida in misura pari o superiore al 74% alle condizioni previste dall'art. 3 del regolamento comunale (Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu).
- fabbricati rurali ad uso strumentale - 0,1%
- immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9/12/1998 n. 431 ed alle condizioni previste dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova - 0,76% (escluse le pertinenze, che scontano l'aliquota del 1,02%)
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER - 0,58%
- tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili - aliquota del 1,02%
Abitazione principale
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Ne consegue che:
- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
- viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.
Pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6 si applicherà, ad una, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale.
Detrazione
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica (esempio: 2 coniugi comproprietari residenti, uno al 60% e uno al 40%, avranno diritto, su base annua, a 100 euro di detrazione a testa, quindi 50 euro per l'acconto).
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimora e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400 (esempio: 2 coniugi comproprietari, entrambi residenti, con due figli, avranno diritto, su base annua, a 150 euro di detrazione a testa, quindi 75 euro per l'acconto).
La detrazione di 200 euro, esclusa la maggiorazione per i figli, si applica anche:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
Il Comune di Padova, con deliberazione n. 33/2012, ha deciso di elevare da 200 a 250 euro la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo una persona invalida in misura pari o superiore al 74%, alle condizioni previste dall'art. 3 del regolamento comunale Imu.
Per usufruire della maggiore detrazione, in occasione del pagamento del saldo, occorre presentare all'ufficio apposita dichiarazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione della dichiarazione Imu (4 febbraio 2013). L'elevazione delle detrazione a 250 euro è cumulabile con la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio residente nell'immobile di età inferiore a 26 anni (es. marito e moglie comproprietari di immobile con tre figli di età inferiore a 26 anni, di cui uno invalido in misura pari o superiore al 74%: detrazione complessiva di euro 250 + 150 = 400, cioè 200 a testa).
Anziani o disabili in ricovero permanente
All'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, è applicata, come previsto dall'articolo 2 del regolamento, l'aliquota ridotta e la detrazione previste per l'abitazione principale.
Coniugi separati/divorziati
Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'imposta è interamente dovuta dal coniuge assegnatario dell'immobile.
Successioni
Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi. Il soggetto passivo dell'imposta è quindi il coniuge superstite, sul 100% dell'immobile e delle pertinenze. Gli eredi non sono soggetti all'imposta. Per casi particolari, rivolgersi all'ufficio.
Immobili rurali
- se accatastati:
sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti,
con aliquota dello 1,02% o, se abitazioni principali, dello 0,4%;
con aliquota dello 0,1% se ad uso strumentale; per questa tipologia di immobili, la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta; - se non accatastati:
i fabbricati ancora iscritti al catasto terreni dovranno essere censiti al catasto fabbricati entro il 30/11/2012. E' previsto il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
Immobili di interesse storico-artistico
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del D. L. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.
N.B. i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 42/04, già art. 21 L. 1089/1939) sono esclusi dall'agevolazione.
Immobili inagibili
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/11, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.
Immobili in uso gratuito
Sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,02%.
Immobili posseduti da soggetti AIRE
Sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,02%. Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure con le modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali (in alto a destra della pagina, alla voce Documenti).
Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale
Sono soggetti all'imposta con aliquota dello 0,76%, sempre che il conduttore sia residente nell'immobile (escluse le pertinenze che scontano l’aliquota dell’1,02%).
Altri immobili locati
Tutti gli altri immobili locati con altri tipi di contratto (es. contratti a canone libero, contratti ad uso transitorio, contratti per studenti universitari) sono soggetti all'imposta con aliquota del 1,02%.
Terreni agricoli
Sono previste riduzioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, in misura percentuale a seconda del valore del terreno (art.13, comma 8 bis D.L. 201/2011). Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.
Le variazioni devono essere dichiarate, di norma, entro 90 giorni. Per le variazioni intervenute dall'01/01/2012, il termine per la presentazione della Dichiarazione Imu è il 30 giugno 2013. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione Imu. La dichiarazione può essere consegnata agli sportelli di Prato della Valle 98 oppure trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, per fax al n. 049/8205803 o per posta certificata all'indirizzo e-mail tributi@comune.padova.legalmail.it
Esempio n. 1 - Abitazione principale con rendita catastale di euro 800, con pertinenza di euro 50, possesso al 100% per 12 mesi, con un figlio di 21 anni residente nell'immobile.
Acconto:
850 x 1,05 x 160 = 142.800 (base imponibile)
142.800 x 0,4% = 571,20 - detrazione di 250 = 321,20 (imposta su base annua)
321,20 : 2 = 160,60 arrotondato a 161 (imposta da versare in acconto)
Saldo:
321,20 (imposta su base annua) - 161 (versamento in acconto) = 160,20 arrotondato a 160
Nel mod. F24 indicare euro 160 con codice 3912 (Abitazione principale e relative pertinenze)
Esempio n. 2 - Negozio di cat. C/1 con rendita catastale di euro 1.000 (base imponibile 1000 x 1,05 x 55 = 57.750), possesso al 100% per 12 mesi:
Acconto:
1000 x 1,05 x 55 = 57.570 (base imponibile)
57.750 x 0,76% = 438,90 (imposta su base annua calcolata con le aliquote di base del decreto 201/11)
438,90 : 2 = 219,45 (imposta da versare in acconto, di cui la metà pari a euro 109,73, arrotondato a 110, al Comune, e l'altra metà allo Stato)
Imposta annua:
57.750 x 1,02% = 589,05 (imposta annua complessivamente dovuta)
57.750 x 0,76%* = 438,90 : 2 = 219,45 (imposta annua dovuta allo Stato)
589,05 - 219,45 = 369,60 (imposta annua dovuta al Comune)
Saldo:
369,60 - 110 già versato in acconto = 259,60 arrotondato a 260 (imposta dovuta a saldo al Comune)
219,45 - 110 già versato in acconto = 109,45 arrotondato a 109 (imposta dovuta a saldo allo Stato)
Nel mod. F24 indicare euro 260 con codice 3918 (Altri fabbricati/quota Comune) e 109 con codice 3919 (Altri fabbricati/quota Stato), totale 369 euro
*Per tutti gli immobili per i quali il versamento dell'imposta deve essere eseguito sia a favore del Comune che a favore dello Stato, la quota di competenza statale è sempre pari alla metà dell'importo calcolato con l'aliquota dello 0,76%.
I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (attualmente al 2,5%).
Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni, con la sanzione del 3%;
- oltre i trenta giorni ed entro un anno, con la sanzione del 3,75%.
Calcolo ravvedimento operoso (il link si riferisce al calcolo Imu online che permette anche il calcolo del ravvedimento operoso).
Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".
Esempio di ravvedimento entro 14 giorni:
scadenza 18/6/2012; pagamento 22/06/2012 (4 gg. di ritardo)
imposta dovuta = euro 1.000
+ sanzioni (0,2% x 4 = 0,8% di euro 1.000) = euro 8
+ interessi (1.000 x 2,5 x 4 / 36.500) = euro 0,27
= totale importo dovuto: 1.000 + 8+ 0,27 = euro 1.008,27, arrotondato a 1.008
Esempio di ravvedimento entro 30 giorni:
scadenza 18/6/2012; pagamento 8/07/2012 (20 gg. di ritardo)
imposta dovuta = euro 1.000
+ sanzioni (3% di euro 1.000) = euro 30
+ interessi (1.000(imposta)) x 2,5(saggio interesse legale) x 20(giorni di ritardo) / 36.500) = euro 1,37
= totale importo dovuto: 1.000 + 30+ 1,37 = euro 1.031,37, arrotondato a 1.031
COMPENSAZIONI
Per le somme versate in eccesso, il contribuente può chiedere al Comune la compensazione con le prossime rate dell'Imu, utilizzando il modello di richiesta di compensazione. La compensazione consiste nella detrazione dell'importo a credito con le successive rate dell'IMU (es.: se l'IMU dovuta nel 2013 è pari a 400 euro, ma risulta un versamento in più nel 2012 pari a 100 euro, si può procedere a compensazione versando la sola differenza, pari a 300 euro).
Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Padova, la domanda di compensazione va presentata entro 30 giorni dalla scadenza della rata (anche via fax al n. 049/8205803).
RIMBORSI
In alternativa alla compensazione, per le somme versate in eccesso il contribuente può richiedere il rimborso. Occorre presentare o spedire preferibilmente l'apposito modello di richiesta di rimborso, eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di documento di riconoscimento in corso di validità. La competenza al rimborso è del Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta.
RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
Lo stesso modello di richiesta di rimborso/riversamento deve essere utilizzato da chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Padova anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Padova G224 anziché il codice proprio del Comune competente). L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza. N.B.: secondo la risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012, solo nel caso in cui sia l'intermediario (banca, posta, etc.) ad aver riportato in maniera errata il codice catastale del Comune in cui si trova l'immobile (per Padova: G224), occorre rivolgersi non al Comune ma all'intermediario stesso per la correzione del mod. F24.
Il contribuente può presentare richiesta di interpello al Settore Tributi se ci sono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all'Imu riferita al Comune di Padova.
Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato. Il contribuente deve presentare la richiesta prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.
RICHIESTA DI RIESAME
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento IMU/ICI che ritiene illegittimo, può inoltrare all'Ufficio richiesta motivata di riesame, anche utilizzando l'apposito modello, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se necessario, oppure alla sua conferma.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento avente per oggetto aree edificabili, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto richiesta di accertamento con adesione in carta libera.
Oggetto dell'adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato, in quanto suscettibile di apprezzamento valutativo, e non anche l'eventuale valore dei fabbricati, determinato in base alle rendite catastali.
RATEAZIONE RISCOSSIONE
Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale, in un massimo di 12 rate bimestrali, di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateizzazione.
Il numero di rate è stabilito dal capo settore Tributi in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore.
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 29 ottobre 2012.
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 28 giugno 2012.
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu
- Regolamento generale delle Entrate tributarie del Comune di Padova.
- Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012
- Decreto legge 24 ottobre 2012, n. 174
- Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 16/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".
- D.L. n. 201, art. 13 del 6 dicembre 2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".
- D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale".
- D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici) "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Lo sportello Imu/Ici di Prato della Valle fornisce assistenza agli utenti per i soli immobili posseduti a Padova e soggetti ad Imu. E' disponibile per il calcolo dell'imposta. Per ottenere il calcolo dell'imposta dovuta da altri contribuenti, tenendo conto dei versamenti in acconto effettuati, disponibili nella banca dati comunale, è necessario essere delegati (modulo di delega). Si assicura assistenza allo sportello per il calcolo dell'imposta fino ad un massimo di due conteggi per contribuente.
Settore Tributi del Comune di Padova
Prato della Valle, 98/99
telefono 049 8205821 fax 049 8205803
orario di ricevimento al pubblico: lunedì dalle 9:00 alle 13:30, martedì dalle 15:00 alle 17:00, giovedì dalle 10:00 alle 15:00, venerdì dalle 9:00 alle 13:30.
orario di risposta telefonica: martedì e mercoledì dalle 9:00 alle 13:30, giovedì dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 16:00 alle 17:00
e-mail portaleimu@comune.padova.it
responsabili del procedimento:
dott. Marco Andreucci (compensazioni e rimborsi)
dott.ssa Nicoletta Archesso (accertamenti)
responsabile del settore: dott.ssa Maria Pia Bergamaschi